Azienda speciale consortile non soggetta al TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 115 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 riguarda esclusivamente gli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie e non si estende alla costituzione di un’azienda speciale consortile. L’azienda speciale, disciplinata dall’art. 114 TUEL, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, collocato tra gli enti strumentali dell’ente locale. Ad essa non è applicabile il TUSP, che ha per destinatarie le società a partecipazione pubblica. Ne consegue il non luogo a deliberare sulla richiesta di parere avanzata ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, restando ferme le altre funzioni di controllo.
Il Fatto
Un comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera consiliare con cui ha approvato l’atto costitutivo e lo statuto di un’azienda speciale consortile, costituita insieme agli altri enti dell’ambito territoriale sociale di riferimento.
L’invio è avvenuto ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, allo scopo di ottenere il controllo preventivo di conformità. La Sezione ha quindi dovuto verificare, in via preliminare, la sussistenza dei presupposti normativi che ne legittimano l’intervento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la fisionomia del controllo. L’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dalla legge n. 118 del 2022, impone all’amministrazione procedente di trasmettere l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione; la Corte delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli articoli 4, 7 e 8, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il comma 4 prevede che l’amministrazione possa discostarsi da un parere negativo motivando analiticamente.
La funzione assegnata alla magistratura contabile si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica, di determinazione della volontà, e quella privatistica, di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. La Corte richiama le Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, che ne hanno individuato la ratio nell’esigenza di scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione.
Ciò posto, il thema decidendum riguarda la natura dell’azienda speciale consortile. L’art. 31 TUEL richiama, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di azienda speciale. L’azienda speciale, ex art. 114 TUEL, è un ente pubblico economico con personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, appartenente agli enti strumentali. Il Collegio ne sottolinea il collegamento inscindibile con l’ente locale: a questo spetta l’approvazione degli atti fondamentali, dello statuto e degli indirizzi, nonché il potere di vigilanza.
Il percorso argomentativo si sostiene su un articolato richiamo giurisprudenziale. Viene citata Cons. Stato, sez. V, n. 2605 del 2001, sul consorzio come azienda speciale degli enti associati; la Corte costituzionale, sentenza n. 28 del 1996, sull’appartenenza dell’azienda speciale al sistema di amministrazione facente capo all’ente territoriale; Cons. Stato n. 5444 del 2019, che distingue l’azienda speciale dalla società a partecipazione pubblica per natura, struttura, regime giuridico e relazione con l’ente controllante; e Cass. civ., Sez. Unite, n. 20684 del 2018 sulla natura di ente pubblico economico.
Da tali coordinate il Collegio trae la conclusione: l’azienda speciale, figura istituzionale di matrice pubblicistica organicamente inquadrata nell’organizzazione dell’ente locale, non è soggetta al TUSP ed è esclusa dalla sfera dei suoi destinatari. La richiesta di parere è dunque inammissibile per difetto del presupposto normativo, con declaratoria di non luogo a deliberare. Restano ferme le altre funzioni di controllo attribuite dall’ordinamento.
Nota della Redazione
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