Eccesso di potere nel giudizio di avanzamento per mancata valutazione complessiva della carriera (TAR Lazio n. 12345 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza, il giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento deve essere espresso all’esito di una valutazione globale e d’assieme dell’intero stato di servizio dell’ufficiale, nella quale il punteggio di merito non costituisce una mera sommatoria di qualità e titoli. È illegittimo, per eccesso di potere in senso relativo, il giudizio che attribuisca un punteggio inferiore a un candidato con un curriculum complessivamente più ricco e articolato rispetto ai controinteressati, laddove il divario in graduatoria derivi essenzialmente dalla sola maggiore anzianità nel ruolo di questi ultimi. L’eventuale indirizzo volto a limitare le promozioni alle risorse in seconda valutazione, per scongiurare la saturazione del ruolo, non può risolversi in una preclusiva barriera all’accesso al grado superiore per gli aspiranti in prima valutazione che dimostrino, in via eccezionale, il possesso dei requisiti per l’avanzamento.
Il Fatto
Un Colonnello della Guardia di Finanza, collocato al 30° posto su 88 valutandi con il punteggio di 27,91/30, risultava “idoneo” ma non promosso al grado di Generale di Brigata nell’ambito dello scrutinio per l’anno 2023. Il ricorrente, in prima valutazione, impugnava l’esito del giudizio di avanzamento e la graduatoria, deducendo l’illegittimità delle determinazioni della Commissione Superiore di Avanzamento per la mancata considerazione della rilevanza strategica di titoli quali il Corso Superiore di Polizia Tributaria, non posseduto dai controinteressati, e per la disparità di trattamento rispetto ai parigrado promossi. Con motivi aggiunti, impugnava altresì il successivo decreto di nomina a Generale di Brigata di un controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato sotto il profilo del denunciato eccesso di potere sul giudizio di avanzamento, rilevando come l’Amministrazione non avesse compiutamente valutato la significativa esperienza professionale e i riconoscimenti acquisiti dal ricorrente. Il Collegio ha valorizzato, in particolare, la frequenza con successo del Corso Superiore di Polizia Tributaria, lo svolgimento di un numero ingente di incarichi esteri, il possesso di un numero maggiore di lauree, di una superiore conoscenza delle lingue estere, di abilitazioni professionali e di un maggior numero di benemerenze, tra cui una medaglia di bronzo al valor civile conferita dal Presidente della Repubblica.
Il Tribunale ha evidenziato come il minor punteggio attribuito al ricorrente appaia manifestamente inadeguato, considerato il divario di posizioni in graduatoria rispetto ai controinteressati collocati al 2°, 9° e 10° posto, e come l’esame delle valutazioni evidenzi una significativa rottura dell’uniformità dei criteri valutativi, con una valutazione “regressiva” del ricorrente rispetto ai parigrado, pur vantando questi ultimi una maggiore anzianità complessiva (cfr. Cons. St., sez. II, n. 8194 del 2023).
Il Collegio ha inoltre respinto la tesi difensiva dell’Amministrazione secondo cui, a partire dal 2013, la Commissione avrebbe adottato una politica di promozione delle risorse migliori in seconda valutazione per scongiurare la saturazione del ruolo. Tale indirizzo, pur comprensibile alla luce delle riforme che hanno prolungato la permanenza nei gradi, non può risolversi in una barriera preclusiva all’accesso al grado superiore per gli aspiranti in prima valutazione che dimostrino il possesso dei requisiti per l’avanzamento.
La sentenza ha quindi accolto le doglianze circa la complessiva inattendibilità del giudizio della Commissione, espressione di una preannunciata svalutazione della carriera del ricorrente non rispondente al suo percorso professionale (eccesso di potere in senso assoluto) e non coerente, quanto al metro di giudizio applicato, rispetto a quella resa nei confronti di altri candidati (eccesso di potere in senso relativo). Il punteggio di merito, ha ribadito il Collegio, non è il risultato di una mera sommatoria di qualità e titoli ma è il frutto di una visione globale e d’assieme dello stato di servizio.
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Nota della Redazione
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