Ottemperanza al giudicato sull’obbligo di attribuzione della Carta Docente (TAR Campania n. 1818 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo esecutivo non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. È dovuta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta Docente per determinati anni scolastici, con rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria.
Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperare, la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.
È stata inoltre disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso, restando onere della parte attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono state liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura contenuta stante la non particolare complessità delle questioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.