Liquidazione compenso difensore con patrocinio a spese dello Stato dimezzato ex art. 130 T.U. spese di giustizia (TAR Sardegna n. 814 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, il compenso del difensore è liquidato dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, nel rispetto dei valori medi delle tariffe professionali. Ai fini della determinazione, il giudice applica i parametri generali di cui all’art. 4 del D.M. n. 55/2014, valutando la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, nonché i risultati conseguiti e la complessità delle questioni trattate. Il compenso così determinato deve essere dimezzato, in ossequio al disposto dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva impugnato dinanzi al TAR Sardegna il provvedimento con cui il Prefetto aveva negato la cittadinanza italiana. Il Tribunale, con sentenza n. 686 del 16 aprile 2026, aveva accolto il ricorso, definendo il giudizio ex art. 60 c.p.a. e compensando le spese tra le parti.
Successivamente, la ricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto della Commissione del 21 aprile 2026. Il difensore aveva quindi depositato istanza di liquidazione del compenso per l’attività prestata nel giudizio.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento, fondato sull’art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, che impone al giudice di liquidare l’onorario osservando la tariffa professionale, senza superare i valori medi delle tariffe vigenti, e sull’art. 4 del D.M. n. 55/2014, che individua i criteri generali di determinazione del compenso: caratteristiche e urgenza dell’attività prestata, importanza e difficoltà dell’affare, risultati conseguiti e complessità delle questioni trattate.
Il Tribunale ha ritenuto congruo valutare l’opera complessivamente prestata dal difensore in relazione alla natura della causa, definita con sentenza di accoglimento, e alla sua complessità. Sulla base dei parametri tabellari del D.M. n. 55/2014, ha quantificato il compenso in € 1.800,00, tenendo conto del dimezzamento imposto dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 per il patrocinio nel processo amministrativo.
La somma liquidata è stata ritenuta adeguata anche in considerazione del fatto che il giudizio si era concluso con definizione in forma semplificata, con conseguente riduzione delle attività processuali necessarie. Il Tribunale ha infine ordinato alla Segreteria l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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