Azione avverso il silenzio oltre l’anno: decadenza e inammissibilità (TAR Molise n. 212 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, ex art. 31 c.p.a., può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; la decadenza annuale opera anche per i procedimenti di VIA di competenza statale disciplinati dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006. Decorso tale termine senza che l’interessato abbia agito, il ricorso è inammissibile per carenza di un presupposto imprescindibile dell’azione, non irricevibile per tardività. Una diffida o una nota propulsiva successiva alla scadenza non equivale a nuova istanza di avvio del procedimento, salvo che contenga una richiesta formale di riapertura del procedimento; la mera sollecitazione a concludere quello pendente non determina la rimessione in termini.
Il Fatto
Una società presentava, in data 15 luglio 2022, istanza di avvio del procedimento di VIA per un impianto agrivoltaico, con la documentazione pubblicata il 26 aprile 2023 e la consultazione del pubblico conclusasi il 26 maggio 2023. In assenza di attività istruttoria e di provvedimento finale, la società inviava in data 2 febbraio 2026 una diffida al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che rispondeva con una nota soprassessoria. Avverso la mancata conclusione del procedimento, la società proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, la condanna dell’Amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
La difesa erariale eccepiva la tardività dell’azione, prospettando che il termine massimo per la conclusione del procedimento di VIA fosse di 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione, quindi scaduto il 3 novembre 2023, e che il ricorso, notificato il 26 febbraio 2026, fosse stato proposto ben oltre il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a.
Il Collegio richiama il principio per cui l’azione avverso il silenzio è proponibile fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento: decorso invano tale termine, l’eventuale ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto carente di un presupposto imprescindibile dell’azione, e non irricevibile (richiamando TAR Basilicata n. 554/2024 e la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. III, n. 2419/2024).
La Corte ritiene inconferente la replica della ricorrente fondata sulla diffida del 2 febbraio 2026: essa non può produrre gli effetti della rimessione in termini di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a., che ammette il solo rimedio della riproposizione dell’istanza di avvio del procedimento, e comunque risulta pervenuta quando il termine annuale era già spirato.
Richiamando TAR Sicilia Catania n. 2512/2025 e n. 3353/2025, il Collegio afferma che una nota propulsiva ha contenuto meramente sollecitatorio e non vale come nuova istanza; a tal fine è necessario che l’atto contenga una richiesta formale di riapertura del procedimento, non un semplice invito a definire quello originario, come precisato anche da TAR Veneto Venezia n. 885/2026 e dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 1469/2025. Una diversa lettura priverebbe di ogni rilievo il termine di decadenza.
Il Tribunale, infine, dichiara il ricorso inammissibile, precisando che l’inammissibilità non incide sulla permanente validità dell’istanza, che potrà essere trattata secondo i criteri di priorità dell’art. 8 d.lgs. n. 152/2006, e compensa le spese di lite.
Nota della Redazione
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