Esclusione dalla graduatoria Erp e notifica al controinteressato: ricorso inammissibile (TAR Lazio n. 10965 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, l’omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto impugnato determina l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.. Tale vizio è rilevabile d’ufficio e non è sanabile mediante rimessione in termini per errore scusabile. Nei giudizi aventi ad oggetto l’esclusione da una graduatoria di edilizia residenziale pubblica, i controinteressati sono i soggetti collocati nelle posizioni immediatamente successive a quella del ricorrente, in quanto l’eventuale accoglimento dell’impugnativa produrrebbe effetti diretti sulla loro posizione. La mera difficoltà di conoscere i dati personali dei controinteressati non costituisce un ostacolo oggettivo alla notifica, potendo essere superata mediante istanza di accesso agli atti.
Il Fatto
La ricorrente, aspirante all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, era stata inserita nella graduatoria approvata da Roma Capitale in data 2.2.2025 con un punteggio di 42 punti. Successivamente, con determinazione dirigenziale del 6.10.2025, l’Amministrazione ne disponeva l’esclusione dalla graduatoria, a seguito delle verifiche propedeutiche alla convocazione per l’assegnazione dell’alloggio.
Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso, notificandolo esclusivamente a Roma Capitale. I giudici, all’udienza pubblica, davano avviso alle parti ex art. 73 c.p.a. della possibile inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., che impone la notifica del ricorso, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto stesso.
Il Collegio ha qualificato come controinteressati i soggetti collocati in graduatoria nelle posizioni successive a quella della ricorrente, richiamando la natura competitiva della procedura selettiva in ragione del numero limitato di alloggi da assegnare. L’eventuale accoglimento dell’impugnativa, infatti, sarebbe suscettibile di incidere direttamente sulla posizione di tali soggetti.
La giurisprudenza richiamata conferma che la notifica ad almeno uno dei controinteressati costituisce condizione di ammissibilità del ricorso ed essenziale e imprescindibile adempimento preliminare. Il vizio derivante dalla sua omissione è rilevabile d’ufficio e non può essere superato dalla rimessione in termini per errore scusabile.
Il Tribunale ha inoltre escluso che la mancata conoscenza dei dati personali dei soggetti inseriti in graduatoria possa giustificare l’omissione, trattandosi di ostacolo agevolmente superabile con un’istanza di accesso agli atti, attività non eccessivamente gravosa e rientrante nell’ordinaria diligenza. Per tali ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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