Inammissibile il ricorso del danneggiato contro l’assicuratore del responsabile (Arbitro Assicurativo n. 773 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assicurazione della responsabilità civile, il terzo danneggiato non è titolare di un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, essendo estraneo al rapporto contrattuale tra danneggiante e assicuratore. L’obbligazione dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 1917, comma 1, cod. civ., consiste nel tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare al terzo quale civilmente responsabile. Ne consegue che il diritto all’indennizzo sorge esclusivamente in capo all’assicurato, mentre il terzo danneggiato deve rivolgere le proprie pretese unicamente nei confronti del soggetto che gli ha cagionato il danno. Il ricorso presentato all’Arbitro Assicurativo da un soggetto non riconducibile alla nozione di “clientela” è inammissibile, ai sensi dell’art. 9, lett. d), d.m. n. 215/2024.
Il Fatto
Il ricorrente, nel corso di attività di carico e scarico merci all’interno di un container adibito a magazzino, subiva un infortunio al piede a causa del cedimento del pavimento. Il proprietario del container era contraente e assicurato con l’impresa resistente per la responsabilità civile derivante dall’attività commerciale. Dopo una lunga istruttoria, l’impresa comunicava il rigetto del sinistro per non operatività della polizza, in quanto l’evento si era verificato in un luogo diverso da quello indicato in contratto. Il ricorrente adiva quindi l’Arbitro Assicurativo chiedendo il risarcimento dei danni.
L’impresa resistente eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, non essendo configurabile, al di fuori dei casi di assicurazione obbligatoria, alcuna azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, e nel merito la manifesta infondatezza della domanda.
La Motivazione del Collegio
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’impresa, ritenendola fondata. Ha osservato che il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra l’impresa e l’assicurato e che l’obbligazione dell’assicuratore è quella di tenere indenne l’assicurato, ai sensi dell’art. 1917, comma 1, cod. civ. Ne deriva che il diritto all’indennizzo sorge solo in capo all’assicurato, mentre il terzo danneggiato è privo di azione diretta.
Il Collegio ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danneggiato non può agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile, salvi i casi previsti dalla legge, essendo estraneo al rapporto tra danneggiante e assicuratore, come affermato da Cass. civ., sez. III, n. 5259 del 2021. Ha altresì precisato che la facoltà dell’assicuratore di pagare direttamente al terzo, ex art. 1917, comma 2, cod. civ., non modifica i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre l’assicuratore e l’assicurato, come chiarito da Cass. civ., sez. III, n. 26019 del 2011.
Quanto alla legittimazione a ricorrere all’Arbitro Assicurativo, il Collegio ha rilevato che il ricorrente non rientra nella nozione di “clientela” di cui all’art. 1, co. 1, lett. b), d.m. n. 215/2024, e che pertanto il ricorso, proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 8, comma 4, II alinea, d.m. n. 215/2024, deve considerarsi inammissibile, ex art. 9, lett. d), d.m. n. 215/2024.
Il Collegio ha dichiarato quindi il ricorso inammissibile, assorbendo ogni altra questione, senza esaminare il merito della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.