Obbligo del giudice di utilizzare le tabelle vigenti al momento della decisione (Cass. civ. Sez. 3 n. 13539 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Se le tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambiano nelle more tra l’introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice, anche d’appello, ha l’obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, non quelli in uso al momento della liquidazione di primo grado. Il danneggiato ha interesse ad impugnare la condanna al risarcimento sia quando la liquidazione equitativa sia fondata su un’erronea applicazione dei criteri tabellari, sia quando la tabella sia stata sostituita da altra più idonea a rappresentare un adeguato ristoro del danno, essendo irrilevante che la sostituzione sia avvenuta prima della decisione di primo grado o nelle more del termine di impugnazione. La stima del pregiudizio va operata alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, secondo i parametri vigenti alla data della pronuncia resa sulla domanda risarcitoria.
Il Fatto
La ricorrente, trasportata rimasta gravemente ferita in un incidente stradale, conveniva in giudizio i conducenti dei veicoli coinvolti e la società autostradale, ottenendo dal Tribunale il risarcimento dei danni con accertamento del concorso di responsabilità nella misura del 30% per ciascuno dei due conducenti e del 40% per la società autostradale. La Corte d’Appello di Firenze riformava parzialmente la decisione, riducendo l’importo liquidato in favore della danneggiata e condannandola alla restituzione delle somme percepite in eccedenza, sul presupposto del suo concorso di colpa per l’omesso uso della cintura di sicurezza. Nel procedere alla nuova liquidazione, la corte territoriale applicava espressamente le tabelle milanesi dell’anno 2014, pur pronunciando nel 2022 e nonostante la sopravvenienza di tabelle aggiornate.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamentava l’omessa motivazione e la violazione di legge in relazione all’accertamento del concorso di colpa per il mancato uso delle cinture. Sotto la formale invocazione dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente sollecitava in realtà un riesame del fatto e delle evidenze probatorie, attività preclusa al giudice di legittimità. Solo al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e controllarne l’attendibilità e la concludenza.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con il quale la ricorrente censurava la mancata corretta applicazione dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ. in tema di causalità giuridica. Le considerazioni svolte nel motivo attenevano in realtà al diverso piano della causalità materiale e a un diverso riparto del concorso di responsabilità tra i soggetti coinvolti nel sinistro. Tali doglianze risultavano dedotte per la prima volta in sede di legittimità, senza che la ricorrente precisasse se e dove la questione fosse stata trattata nei precedenti gradi, con conseguente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
Il terzo motivo è invece fondato. La Suprema Corte richiama il principio secondo cui, se le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale cambiano nelle more del giudizio, il giudice ha l’obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione. Il danneggiato ha interesse all’impugnazione anche quando la tabella applicata sia stata sostituita da altra più idonea a rappresentare un adeguato ristoro del danno ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., essendo irrilevante il momento in cui la sostituzione sia avvenuta.
La corte territoriale aveva espressamente effettuato un nuovo accertamento della misura del danno risarcibile, ma aveva applicato le tabelle milanesi del 2014, risalenti alla data della liquidazione di primo grado, quando al momento della decisione del gravame erano già sopravvenute le nuove tabelle aggiornate. La sentenza viene pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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