Inammissibile per indeterminatezza del petitum il ricorso all’Arbitro Assicurativo (A.A.S. n. 789 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è inammissibile ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 215/2024 quando il petitum sia privo dell’indicazione dell’importo richiesto e non risulti determinabile, neppure per relationem, sulla base della documentazione allegata. L’indeterminatezza della domanda preclude la verifica della competenza per valore del Collegio e non può essere colmata da un’attività consulenziale o esplorativa dell’Arbitro. È altresì inammissibile il ricorso la cui decisione richieda accertamenti istruttori che il Collegio non può disporre ai sensi dell’art. 3, comma 3, del medesimo Decreto.
Il Fatto
Il ricorrente, aderente a due polizze CPI a copertura di altrettanti finanziamenti, aveva denunciato il sinistro per invalidità permanente dopo il riconoscimento, da parte dell’INPS, di un’invalidità civile al 75%. L’impresa aveva negato l’indennizzo in entrambe le occasioni, ritenendo il grado di invalidità, secondo le tabelle INAIL, inferiore alla soglia contrattuale del 60%.
Il ricorrente aveva quindi adito l’Arbitro Assicurativo, chiedendo la corresponsione di un indennizzo pari alle rate residue dei finanziamenti a partire dalla data di riconoscimento dell’invalidità. L’impresa aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per il carattere consulenziale della domanda, oltre a contestarne il merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato in via pregiudiziale che il ricorso era privo dell’indicazione delle somme pretese: la richiesta di un indennizzo pari alle “rate rimanenti” dei finanziamenti risultava generica e indeterminata, senza che l’ammontare fosse desumibile dagli atti.
Richiamando le decisioni AAS n. 490/2026 e AAS n. 577/26, il Collegio ha ricordato che la mancata indicazione dell’importo richiesto incide sulla possibilità di individuare il contenuto della pretesa e che all’Arbitro non può essere demandato un compito consulenziale o esplorativo volto a determinare l’ammontare del danno per conto del ricorrente.
La carenza del petitum, ha precisato il Collegio, incide anche sulla verifica della propria competenza per valore ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Decreto n. 215/2024, essendo la domanda connotata da genericità e indeterminatezza.
Il Collegio ha infine osservato che la risoluzione della controversia avrebbe comunque richiesto una valutazione tecnica complessa per dirimere il contrasto tra le perizie di parte, accertamento che esula dalla propria competenza ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Decreto n. 215/2024.
Per queste ragioni il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Nota della Redazione
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