Azione di manleva autonoma e interesse ad agire sopravvenuto (Cass. civ. Sez. III n. 4762 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, può sopravvenire nel corso del giudizio: è sufficiente che esso sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l’azione ab origine, indipendentemente dal momento in cui si verifichi. La sua carenza è rilevabile in ogni stato e grado, salvo il limite del giudicato. Sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un evento futuro e incerto, purché la circostanza tenuta presente non richieda ulteriori accertamenti di merito in un nuovo giudizio di cognizione. L’azione di rivalsa proposta separatamente dal giudizio sulla domanda principale è ammissibile; l’unica differenza rispetto all’azione proposta nel medesimo giudizio è che solo in quest’ultimo caso il giudicato di condanna sul rapporto principale è opponibile al garante.

Il Fatto

Il danneggiato, condannato in primo grado al pagamento di una somma in solido con altro soggetto per responsabilità sanitaria, si era costituito tardivamente ed era decaduto dalla facoltà di chiamare terzi in causa. Convenne quindi innanzi al Tribunale l’Azienda Policlinico, chiedendo di essere tenuto indenne e garantito di quanto avrebbe dovuto corrispondere al danneggiato. Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 21 ottobre 2019, accolse invece l’appello, accertando l’obbligo dell’Azienda di tenere indenne l’appellante da quanto tenuto a pagare per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Avverso tale pronuncia l’Azienda ha proposto ricorso per cassazione, resistito da due controricorsi.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., assumendo che nell’azione di garanzia proposta in un giudizio distinto da quello sulla domanda principale l’interesse attuale ad agire sorgerebbe solo con il passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, e che tale presupposto difettava al momento della proposizione della domanda.

La Corte ha premesso che la carenza dell’interesse ad agire, condizione dell’azione, è rilevabile in ogni stato e grado, salvo il limite del giudicato. Ha poi ricordato che l’accertamento sulla sussistenza di tale interesse non può essere compiuto in sede di legittimità quando comporti, secondo la prospettazione del ricorrente, una valutazione di elementi di fatto non effettuata dal giudice di merito, perché la relativa questione è ormai coperta dal giudicato implicito per non avere il giudice ravvisato alcun ostacolo processuale all’esame della domanda.

Nel caso concreto la censura non imponeva alcun accertamento di fatto ed implicava esclusivamente lo scrutinio di una questione di diritto; pertanto non si ravvisava né un giudicato esplicito né un giudicato implicito nei termini indicati.

Nel merito, la censura — secondo cui all’epoca della domanda non sussisteva un giudicato di condanna — è stata ritenuta infondata già per il rilievo che, essendo l’interesse ad agire una condizione dell’azione, esso può sopravvenire nel corso del giudizio ed è sufficiente che sussista al momento della decisione. La Corte ha inoltre scrutinato la censura quale denuncia dell’incompatibilità tra azione di rivalsa autonoma e assenza di giudicato. Il dispositivo della decisione impugnata subordina l’efficacia della rivalsa al giudicato e non alla mera condanna; la ricorrente denunciava l’inconfigurabilità di un interesse ad agire rispetto a un pregiudizio soltanto ipotetico. Richiamando il principio delle sentenze di condanna condizionate, la Corte ha osservato che la circostanza del passaggio in cosa giudicata non richiede ulteriori accertamenti di merito, e dunque nulla osta alla subordinazione della pronuncia sulla rivalsa alla formazione del giudicato.

Da ultimo, la Corte ha rilevato che, secondo Cass. Sez. U. n. 24707 del 2015, l’interesse ad agire sarebbe configurabile anche in presenza di una pronuncia non costituente giudicato: l’unica differenza tra l’azione di rivalsa proposta nel giudizio sulla domanda principale e quella proposta separatamente è che solo nel primo caso il giudicato di condanna sul rapporto principale è opponibile al garante. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli accessori, oltre all’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *