Bancarotta: il ruolo diverso non immuta l’accusa cautelare (Cass. pen. Sez. V n. 24879 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il diverso ruolo ricoperto dall’indagato nel reato di bancarotta — concorrente esterno anziché amministratore di fatto — non immuta l’accusa, perché la qualificazione giuridica non trasforma essenzialmente il fatto addebitato e non lede i diritti di difesa. Il principio di correlazione tra accusa e provvedimento cautelare resta rispettato quando la condotta contestata rimane invariata. Sul versante del controllo di legittimità, alla Corte suprema non spetta una nuova valutazione del quadro indiziario, ma la sola verifica della congruenza logica della motivazione del tribunale del riesame rispetto ai canoni che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, confermava con ordinanza del 5 febbraio 2026 la custodia in carcere applicata a un indagato per bancarotta, quale concorrente esterno degli amministratori di fatto di una società fallita. L’accusa riguardava la distrazione di una partita di pentolame di valore rilevante, ricoverata in magazzini riconducibili all’indagato.

Le indagini avevano accertato la cessazione dell’attività della società, la scomparsa del magazzino e la cessione delle quote a soggetti riconducibili agli amministratori di fatto. L’indagato proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tra cui il vizio di motivazione sulla qualificazione soggettiva e la violazione del principio di correlazione. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda innanzitutto il perimetro del giudizio di legittimità: quando si denuncia il vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, alla Cassazione spetta solo verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione ai canoni della logica e ai principi di diritto. Non è invece consentito il controllo delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000 e la giurisprudenza successiva sul limite del sindacato, precisando che il provvedimento del riesame può legittimamente rinviare alla motivazione dell’ordinanza genetica: la complessiva argomentazione va desunta dall’integrazione dei due provvedimenti. I primi due motivi, spesi sui gravi indizi, sono pertanto infondati. La condotta risulta ricostruita attraverso la perquisizione del capannone, individuato grazie al pedinamento dell’indagato, che aveva consegnato le chiavi agli operanti, e attraverso l’assenza di un atto di vendita e l’interposizione fittizia di altra ditta nel pagamento.

Quanto alla qualificazione soggettiva, la Corte osserva che il ruolo di concorrente esterno non era nuovo rispetto all’imputazione provvisoria, già riferita al ruolo di amministratore di fatto e all’uso del capannone messo a disposizione dei coindagati. In ogni caso, il diverso ruolo, ferma restando la condotta, non immuta l’accusa: richiamando Sez. V n. 25506 del 26.03.2025 e Sez. V n. 18770 del 22.12.2014, la Corte ribadisce che la riqualificazione non comporta trasformazione essenziale del fatto e non lede la difesa. Infondata è anche la doglianza sulla ricettazione fallimentare, non essendo necessaria la piena conoscenza dello stato di decozione.

Il terzo e il quarto motivo, relativi alle esigenze di cautela e alla scelta della misura massima, sono parimenti infondati: il Tribunale ha motivato senza vizi logici, valorizzando i numerosi precedenti penali, la pericolosità sociale e l’avvenuta consumazione dell’azione mentre l’indagato era in detenzione domiciliare. La misura massima si impone perché gli arresti domiciliari si erano già dimostrati inidonei. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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