Ricorso cautelare per cassazione esclude censure di merito (Cass. pen. Sez. 3 n. 11690 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, secondo i canoni della logica e i principi di diritto. È invece inammissibile quando ripropone censure che riguardano la ricostruzione del fatto o che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. La valutazione prognostica circa il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie può ritenersi legittimamente fondata anche a seguito della cancellazione del professionista dall’elenco degli abilitati al rilascio del visto di conformità, in ragione dell’ampiezza delle funzioni certificative proprie della professione esercitata. In tal caso, la conferma di una sola delle esigenze cautelari originariamente ravvisate è idonea a sostenere il mantenimento della misura, rendendo non rilevanti le censure relative alla sopravvenuta attenuazione delle altre.
Il Fatto
Il Tribunale di L’Aquila, adito in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente, imputato per i reati di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 640-bis, 61 n. 7 cod. pen. e 3 d.lgs. n. 74/2000.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione degli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, per non avere il Tribunale valutato i fatti sopravvenuti, segnatamente la conclusione delle indagini e la cancellazione dell’imputato dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente infondati. In primo grado, ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione in materia cautelare non consente di riproporre censure che investono la ricostruzione del fatto o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 11 del 2000 e da Sez. 4, n. 18795 del 2017.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva fornito una risposta logica e puntuale alle deduzioni difensive, valutando la breve durata della misura, la tipologia e le modalità dei reati, nonché la necessità di preservare il quadro indiziario. Il Tribunale aveva altresì escluso che la cancellazione dall’albo dei professionisti potesse ridurre il pericolo di reiterazione, considerando l’ampiezza delle funzioni certificative proprie della professione di commercialista.
Quanto all’esigenza relativa al pericolo di inquinamento probatorio, la Corte ha osservato che, pur non avendo il Tribunale specificamente motivato sulla sua persistenza dopo la chiusura delle indagini, le doglianze del ricorrente non erano rilevanti, essendo stata confermata l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, che impone comunque il mantenimento della misura. La decisione di conferma si fondava, quindi, su una pluralità di esigenze, ciascuna autonomamente idonea a sostenere il provvedimento restrittivo.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa.
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Nota della Redazione
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