Restituzione nel termine all’imputato assente: prova della mancata conoscenza (Cass. pen. Sez. V n. 33945 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione solo se fornisce la duplice prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa, ai sensi dell’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. L’inesatto adempimento della prestazione professionale del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non integra il caso fortuito o la forza maggiore idonei a legittimare la restituzione nel termine, derivandone una falsa rappresentazione superabile con la normale diligenza. Sull’imputato che abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo incombe l’onere di informarsi diligentemente sul suo sviluppo e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico difensivo.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in assenza per il reato di cui all’art. 16, comma 1, legge n. 3 del 27 gennaio 2012 con sentenza della Corte di appello di Messina del 15 dicembre 2025. Tramite il difensore di fiducia ha proposto istanza di remissione in termini per impugnare in cassazione, ai sensi dell’art. 175, commi 2 e 2.1., cod. proc. pen.

A sostegno ha dedotto di aver revocato il mandato al precedente difensore, di non aver avuto conoscenza della trattazione orale del gravame perché il difensore revocato non aveva comunicato né l’istanza di discussione, né il decreto presidenziale che l’aveva autorizzata, e di aver conosciuto la sentenza solo con la notifica in data 11 febbraio 2026, a termini ormai spirati.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto introdotto dall’art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha inserito il comma 2.1. nell’art. 175 cod. proc. pen. Il rimedio è garantito al solo imputato giudicato in assenza, è attivabile nei limiti dei casi previsti dall’art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen., è proponibile solo per impugnare la sentenza emessa all’esito del giudizio in assenza ed è sottoposto alla duplice prova della mancata conoscenza e dell’impossibilità incolpevole di impugnare. La richiesta va presentata a pena di decadenza entro trenta giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento.

La Corte richiama la Relazione illustrativa della riforma, per la quale i due elementi di ammissibilità servono a impedire l’abuso dello strumento da parte di chi, pur formalmente assente, abbia avuto conoscenza del processo in tempo utile per intervenire e impugnare. Il cardine del processo in assenza è individuato nell’art. 420, comma 2-bis, cod. proc. pen., che impone al giudice di vagliare in concreto la reale conoscenza del processo, senza automatismi.

Sul piano fattuale, la Corte rileva che il decreto di citazione per l’appello era stato regolarmente notificato all’imputato e al difensore di fiducia, che aveva tempestivamente richiesto la discussione in udienza pubblica, autorizzata con decreto notificato al richiedente. La mancata comunicazione al nuovo difensore di tale decreto non è circostanza rilevante.

La Corte ribadisce che l’inesatto adempimento della prestazione professionale del difensore non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, richiamando Sez. 2, n. 48737 del 21.07.2016, Startari e Sez. 3, n. 39437 del 05.06.2013, Leka. La mancata conoscenza della celebrazione del processo è dunque conseguenza della negligenza dell’imputato e del nuovo difensore.

Quanto alla mancata notifica del dispositivo, l’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020 non è applicabile: l’atto introduttivo è stato proposto dopo il 30 giugno 2024, limite temporale della disciplina emergenziale, e la notifica alle parti era prevista solo per l’appello celebrato in forma non partecipata, non per la trattazione orale in udienza pubblica. L’istanza è pertanto rigettata, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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