Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 31083 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che affidi le proprie censure ad affermazioni teoriche e di principio, oppure a mere notazioni di fatto, è inammissibile per indeterminatezza, perché non assolve i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.le doglianze devono essere concrete e attingere la motivazione della decisione impugnata, non pretendere una diversa lettura del materiale probatorio. Nel giudizio di legittimità è preclusa al giudice la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione resta riservata in via esclusiva al giudice di merito. Non integra vizio di legittimità la prospettazione di una valutazione delle risultanze processuali diversa e, per il ricorrente, più adeguata.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha confermato la sua condanna per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta. Propone quattro motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La questione arriva davanti alla Corte di cassazione perché il ricorrente assume che la decisione di secondo grado sia affetta dai vizi denunciati.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII rileva anzitutto che i quattro motivi sono generici per indeterminatezza. Essi non rispettano i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., poiché, a fronte di una motivazione dell’impugnata sentenza logicamente corretta, non indicano gli elementi posti a base della censura.
Tale difetto impedisce al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorrente, osserva il Collegio, affida in parte le censure ad affermazioni teoriche e di principio e in parte a notazioni di fatto, errando in entrambi i casi.
Il ricorso, infatti, deve contenere doglianze concrete che attingano la motivazione della decisione avversata, non che pretendano una diversa lettura del materiale probatorio. Sul punto la Corte ricorda che Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 e Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 hanno già chiarito che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come più plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa.
Nello stesso senso la Sezione richiama Sez. VI n. 5465 del 2020, Sez. VI n. 47204 del 2015, Sez. V n. 12634 del 2006 e Sez. I n. 42369 del 2006. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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