Nullità da omesso interrogatorio preventivo dedotta per la prima volta in cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 41530 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nullità dell’ordinanza cautelare per omesso interrogatorio preventivo, prevista dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. nei casi di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., appartiene alla categoria delle nullità a regime intermedio, perché incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ne consegue che l’eccezione non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, essendo preclusa dai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen., quando non sia stata sollevata né nell’interrogatorio postumo né con l’istanza di riesame. L’eventuale contrasto giurisprudenziale sulla relativa deducibilità resta irrilevante se la questione non risulta ritualmente devoluta.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Trani, con ordinanza del 25 luglio 2025, applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’indagato per reati in materia di stupefacenti, ravvisando gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di recidiva. L’istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. veniva rigettata dal Tribunale di Bari con ordinanza dell’11 agosto 2025, che confermava il titolo cautelare.
Avverso tale provvedimento l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la violazione degli artt. 177, 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. per il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo, nonché un asserito bis in idem sostanziale e cautelare rispetto a un diverso procedimento in cui erano stati disposti gli arresti domiciliari per fatti legati dal vincolo della continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al dedotto bis in idem cautelare, il motivo è formulato in modo del tutto generico ed è smentito dalla stessa prospettazione difensiva, che fa riferimento a fatti successivi e dunque diversi rispetto a quelli oggetto dell’altro titolo cautelare, pur scaturenti dalla medesima attività investigativa.
Il nucleo argomentativo riguarda la seconda doglianza. L’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. sanziona con la nullità l’ordinanza cautelare non preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ricondurre tale nullità al regime intermedio, trattandosi di difetto procedurale che incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come attestano numerose pronunce di questa Corte.
Le decisioni non sono convergenti, invece, nell’individuare il regime di deducibilità: secondo un orientamento l’eccezione va proposta a pena di decadenza nel primo atto utile alla presenza delle parti, cioè nell’interrogatorio di garanzia postumo; secondo altro orientamento può essere dedotta per la prima volta davanti al tribunale del riesame o, nel caso di ricorso diretto ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen., davanti alla Corte di cassazione. Su tale contrasto pende la risoluzione davanti alle Sezioni Unite.
Nel caso concreto il contrasto non rileva. Dal verbale emerge che il ricorrente non ha fatto valere alcuna invalidità in sede di interrogatorio postumo davanti al giudice per le indagini preliminari, né ha sollevato l’eccezione di nullità con l’istanza di riesame, deducendola soltanto con il ricorso per cassazione. La questione è quindi preclusa dai limiti di deducibilità ex art. 182 cod. proc. pen. e non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone altresì la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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