Risparmio fiscale da fatture false è profitto confiscabile nel traffico di rifiuti (Cass. pen. Sez. III n. 41536 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, il profitto confiscabile, anche per equivalente, può consistere nel risparmio fiscale conseguente alla deduzione di costi relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Il nesso di pertinenzialità tra profitto e reato non richiede che il vantaggio economico derivi in via immediata e diretta dalla sola condotta materiale di gestione dei rifiuti: è sufficiente che il meccanismo di interposizione societaria fittizia, funzionale a rendere non tracciabile la filiera, produca al contempo l’evasione d’imposta. Il requisito della causalità resta comunque necessario e deve essere accertato, non essendo ammessa alcuna dilatazione indefinita del concetto di profitto.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 452-quaterdecies cod. pen. Il provvedimento riguardava la gestione di ingenti quantitativi di rifiuti ferrosi acquistati in nero e immessi sul mercato attraverso società fittiziamente interposte, con contestuale deduzione dei relativi costi nelle dichiarazioni fiscali.

Il Tribunale, in sede di riesame, aveva accolto la richiesta della difesa e annullato il decreto, escludendo che il risparmio fiscale potesse qualificarsi come profitto del reato ambientale, derivando piuttosto dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal limite del ricorso ex art. 325 cod. proc. pen., ammesso per sola violazione di legge. In tale nozione rientrano anche i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Richiamando le Sezioni Unite n. 25932 del 2008, la Corte ribadisce che la motivazione deve consentire di comprendere l’iter logico del giudice.

Sul piano sostanziale, il Collegio ricostruisce la nozione di profitto come vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, secondo il criterio selettivo della pertinenzialità fissato dalle Sezioni Unite n. 26654 del 2008. Il profitto può essere di tipo accrescitivo, ma può consistere anche in un risparmio di spesa, come affermato dalle Sezioni Unite n. 38343 del 2014. La pronuncia più recente delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024 ha ribadito che il profitto deve sempre derivare dal reato, richiedendo una correlazione diretta e una stretta affinità con l’oggetto di questo.

La Corte esamina poi l’orientamento specifico in materia di traffico illecito di rifiuti: il profitto può consistere nel risparmio di costi aziendali doverosi e non sopportati, secondo la pronuncia Sez. III n. 45314 del 2023, ovvero in vantaggi non necessariamente patrimoniali, come il rafforzamento di una posizione aziendale. Rileva inoltre la evasione d’imposta conseguente all’esposizione di costi non veritieri, già valorizzata da Sez. II n. 18847 del 2025.

Applicando tali principi, il ricorso è fondato. Il meccanismo di interposizione fittizia genera, al contempo, l’evasione fiscale delle società coinvolte e la movimentazione non tracciabile dei materiali, occultandone la reale provenienza. Il risparmio fiscale non è quindi estraneo al reato ambientale, ma costituisce un vantaggio direttamente ricollegabile all’attività organizzata contestata. L’ordinanza impugnata è annullata con rinvio al Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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