Ammonimento abnorme e privo di effetti ricorso inammissibile per carenza di interesse (Cass. pen. Sez. V n. 40882 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari ammonisca l’indagato sottoposto a misura cautelare al rispetto delle prescrizioni imposte, comprese quelle relative agli strumenti di controllo, è affetta da abnormità strutturale, poiché esprime un potere non attribuito dall’ordinamento processuale e dunque adottato in una situazione di carenza di potere in astratto. Il provvedimento è peraltro privo di effetti: non incide sui diritti fondamentali del destinatario, già limitati dalla misura cautelare, né sull’eventuale aggravamento della misura, rimesso alla richiesta del pubblico ministero e alla valutazione dei presupposti cautelari. Correlativamente, la rimozione di un atto inutiliter datum non arreca alcun vantaggio al ricorrente, che non è titolare dell’interesse richiesto dall’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto, con ordinanza del 18 settembre 2025, ha ammonito l’indagato, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con dispositivo di controllo e monitoraggio applicata il 30 luglio 2025 per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., richiamandolo all’osservanza delle prescrizioni imposte.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, a firma del difensore, deducendone l’abnormità con unico motivo. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che il provvedimento sia ricorribile solo in quanto abnorme, non essendo espressamente prevista dal codice l’impugnabilità di un simile atto. Richiamata la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 10869 del 12/12/2024, il Collegio distingue l’abnormità strutturale, che ricorre quando il giudice esercita un potere non attribuito dall’ordinamento, da quella funzionale, che si verifica quando il provvedimento determini la stasi del procedimento.
Sul piano dell’ammissibilità, i giudici di legittimità ricordano che l’interesse è condizione di ammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e consiste nella finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale conseguendo una decisione più vantaggiosa. Tale requisito deve sussistere anche quando si impugni un atto abnorme, secondo i termini utilitaristici indicati dalle Sezioni Unite n. 6624 del 27/10/2011 e dalla Sezioni Unite n. 42 del 13/12/1995.
Nel caso concreto, l’ammonimento, pur eccentrico, non lede di per sé diritti del destinatario suscettibili di reintegrazione mediante l’annullamento, né è idoneo a dispiegare conseguenze deteriori per i casi di violazione delle raccomandazioni impartite, diversamente da quanto previsto per l’ammonimento del questore. La Corte sottolinea che quest’ultimo, disciplinato dall’art. 8, comma 2, del d.l. n. 11 del 2009, convertito con legge n. 38 del 2009, e modificato dalla legge n. 168 del 2023, incide sulla procedibilità e determina l’aggravamento del reato; si tratta peraltro di provvedimento amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo.
Il provvedimento impugnato, per contro, non produce alcun effetto attuale o futuro né sui diritti fondamentali dell’indagato né sull’aggravamento della misura, rimesso alla richiesta del pubblico ministero e alla valutazione sull’eventuale ingravescenza dei presupposti cautelari. La disobbedienza all’ammonimento non determina ex se alcun decorso differenziato della progressione procedimentale, poiché un provvedimento che fondasse su tale violazione la sostituzione della misura sarebbe a sua volta atipico, ove assunto fuori dalle modalità tracciate dall’art. 299 cod. proc. pen.
Ne consegue che il provvedimento, benché abnorme, è privo di effetti e la sua rimozione, in quanto inutiliter datum, non arreca vantaggio al ricorrente. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.