Sequestro preventivo e vizi di motivazione: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 30427 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione che contesti la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti non può prospettare vizi di motivazione diversi da quelli consentiti dall’art. 325 cod. proc. pen., quando il provvedimento impugnato offra una motivazione non apparente e valuti in modo adeguato le dichiarazioni dei terzi e la documentazione difensiva. La censura relativa al periculum in mora è inammissibile se priva di confronto critico con le argomentazioni del giudice del riesame, che possono fondarsi sulle condizioni economiche dell’indagato, sulle modalità di occultamento del denaro e sul ritardato ingresso degli operanti. All’inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non risultando il ricorrente esente da colpa.
Il Fatto
Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo di una somma di denaro a lui riferita, nell’ambito di un procedimento per reati in materia di stupefacenti, contestati anche in forma associativa. La difesa aveva depositato una memoria con documentazione diretta a dimostrare la lecita provenienza del denaro sequestrato.
Con tre motivi, esposti congiuntamente, il ricorrente deduce vizi della motivazione sul fumus del reato e carenza di motivazione sul periculum in mora. Lamenta la sottovalutazione delle dichiarazioni autoaccusatorie di un terzo e il travisamento in cui sarebbe incorso il Tribunale, per aver ritenuto insufficienti allegazioni difensive in realtà presenti agli atti.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara i tre motivi inammissibili, valutandoli congiuntamente per la loro connessione logica. Sul fronte del fumus, la Corte rileva che il provvedimento impugnato presenta una motivazione non apparente e una adeguata valutazione delle dichiarazioni del terzo e della documentazione prodotta dal ricorrente, come emerge dalle prime tre pagine dell’ordinanza.
Le censure difensive, in questa prospettiva, non si confrontano con tale apparato argomentativo ma introducono vizi della motivazione non consentiti nel giudizio di legittimità sul sequestro, secondo il filtro dell’art. 325 cod. proc. pen. La doglianza sul travisamento resta così confinata nel perimetro del merito valutativo, non superabile in cassazione.
Quanto al periculum in mora, la Corte osserva che la censura è formulata senza alcun confronto critico con la motivazione dell’ordinanza, che sul punto non è affatto carente. Il Tribunale ha desunto il pericolo di reiterazione dalle precarie condizioni economiche del ricorrente, dalle peculiari modalità di occultamento del denaro e dal ritardato ingresso degli operanti al momento della perquisizione.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte esclude che il ricorrente abbia proposto l’impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando sul punto la Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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