Bancarotta fraudolenta per distrazione: dolo generico e consapevole destinazione del patrimonio (Cass. pen. Sez. V n. 22230 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico. Per la sua sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. La verifica del dolo va condotta sulla natura dell’operazione e sulla sua estraneità all’interesse economico della società, non sul momento in cui lo squilibrio patrimoniale viene accertato in sede fallimentare. Il rigetto della censura consegue quando la motivazione di merito illustri in modo congruo e logico la natura distrattiva delle uscite di denaro e il loro impatto sul ceto creditorio.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 16 giugno 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso nei confronti dell’amministratore di una società immobiliare, dichiarata fallita, per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. All’imputato si contestava di avere destinato risorse finanziarie della fallita, per un importo complessivo superiore al milione di euro, anche a società nelle quali egli rivestiva un interesse diretto e personale.

Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, e 223, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo. La difesa sosteneva che le condotte, pur avendo depauperato il patrimonio sociale, fossero ascrivibili a mera imprudenza gestionale, in assenza della prova della volontà di impoverire la società e in mancanza della ricerca dei c.d. indici di fraudolenza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato pacifico che l’imputato, con le condotte contestate, abbia concorso a diminuire sensibilmente il patrimonio della società, erodendo l’area di garanzia dei creditori. Il thema decidendum si concentra quindi sulla sola sussistenza del dolo, che il ricorrente assume richiedere la consapevolezza di porre in pericolo l’integrità della garanzia creditoria.

Il Collegio richiama l’approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è generico e non richiede né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori. È sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, come affermato dalle Sezioni Unite n. 22474 del 31.03.2016.

Su questa base la Corte esamina la motivazione dei giudici di merito e la ritiene puntuale nel delineare la natura distrattiva delle operazioni. Le uscite di denaro hanno depauperato irrimediabilmente le risorse della società, con grave pregiudizio per il ceto creditorio, mentre le giustificazioni difensive non evidenziano profili di manifesta illogicità nel discorso giustificativo delle due sentenze di condanna, destinate a reciproca integrazione.

Quanto ai pagamenti contestati, la difesa non si confronta con l’assenza di una delibera assembleare sugli acconti ai compensi degli amministratori, non essendo sufficiente la conoscenza dei soci sulla causale del prelievo. Rispetto alle somme versate ad altre società, i giudici di merito hanno valorizzato palesi anomalie, come il pagamento integrale antecedente alla stipula del preliminare, e la destinazione di liquidità ingenti a beneficio di società nelle quali l’imputato aveva un interesse diretto e personale, operazioni non corrispondenti a un reale interesse economico della società amministrata.

Infine, con riguardo all’acquisto di immobili “interni”, il ricorso non replica al rilievo che l’operazione coinvolse una società amministrata dall’imputato, la quale ricevette somme senza che a esse corrispondesse l’effettivo acquisto della proprietà. Ne consegue la complessiva infondatezza delle censure e il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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