Diniego dell’attenuante del lucro di speciale tenuità e accertamento in concreto (Cass. pen. Sez. III n. 32499 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della causa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen. è motivato adeguatamente quando la Corte territoriale valorizzi la recidiva specifica infra-quinquennale come indice di maggiore propensione a delinquere e di maggiore intensità del dolo, rilevante ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen. In tema di art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l’attenuante speciale dell’art. 62 n. 4 cod. pen. è compatibile con la fattispecie, ma la sua applicazione non è automatica: occorre verificare in concreto se, oltre al fatto di lieve entità, il lucro sia di speciale tenuità. La censura che non confuti specificamente le ragioni del diniego, fondate sul quantitativo di stupefacente e sulla personalità dell’imputato, è inammissibile nel merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 25 gennaio 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari il 21 novembre 2022 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. L’imputato, alla guida di un motociclo, deteneva cinque involucri di cocaina custoditi nella tasca della giacca, per un peso complessivo di 1,807 grammi e un principio attivo di 1,5241 grammi.
Nel giudizio di appello il ricorrente ha rinunciato al motivo sulla responsabilità, rendendo irrevocabile l’accertamento, e ha insistito per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, dell’attenuante speciale dell’art. 62 n. 4 cod. pen., oltre alle generiche previa esclusione della recidiva. In cassazione ha ridotto le doglianze al diniego della causa di proscioglimento e al diniego dell’attenuante speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso nel complesso infondato. Quanto al primo motivo, i Giudici di merito hanno escluso la causa di proscioglimento in ragione della recidiva specifica infra-quinquennale, essendo presente un precedente della stessa indole. La sentenza richiama il principio secondo cui l’abitualità richiede la commissione di almeno altri due reati della stessa indole (Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024), circostanza non ricorrente nel caso esaminato.
Tuttavia, la Corte rileva che la sentenza di appello ha considerato il precedente e la recidiva specifica come indicativi di maggiore propensione a delinquere, dimestichezza e progressione criminale, con conseguente maggiore intensità del dolo, rilevante ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., e condizione ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha escluso l’attenuante speciale per il lucro non modesto perseguibile tramite la cessione di cocaina. Il ricorrente ha contestato tale affermazione sostenendo di detenere solo dieci dosi, senza però entrare nel merito della nozione di lucro e limitandosi a citare un precedente (Sez. 1, n. 14794 del 16/02/2023).
La Corte ricorda che le Sezioni Unite hanno ritenuto compatibile la fattispecie dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con l’attenuante dell’art. 62 n. 4 cod. pen. (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020), escludendo però ogni automatismo. Occorre pertanto verificare in concreto se, nonostante il fatto di lieve entità, il lucro sia di speciale tenuità. La Corte territoriale ha motivatamente escluso la speciale tenuità trattandosi di dieci dosi, mentre il ricorrente non ha specificato il valore commerciale dello stupefacente.
Il precedente citato dal ricorrente è giudicato non rilevante, perché in quella pronuncia si valorizzava un obiter dictum che, con una doppia negazione, escludeva comunque qualsiasi automatismo. Nel caso in esame, invece, i Giudici hanno accertato un’effettiva propensione criminale e una maggiore intensità del dolo, unita all’insensibilità alle prescrizioni dell’autorità. La motivazione, non manifestamente illogica né contraddittoria, resiste alla censura generica; il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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