Sequestro preventivo diretto del profitto nella conversione in denaro dei beni sottratti (Cass. pen. Sez. II n. 22953 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo, nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientra non soltanto il bene appreso per effetto diretto e immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attività criminosa. Nei reati predatori rientra pertanto nel profitto anche la conversione in denaro dei beni sottratti, allorché sia direttamente riconducibile al reato e al profitto immediato e soggettivamente attribuibile all’autore che quella trasformazione abbia voluto. In tale ipotesi si è in presenza di un sequestro diretto e non per equivalente, non essendo necessario che il denaro costituisca il prodotto immediato dell’azione predatoria. Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, restando esclusi i vizi di motivazione salvo che l’apparato argomentativo sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza.
Il Fatto
Il Tribunale ha parzialmente annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari, mantenendo il vincolo su una residua somma di denaro ritenuta profitto dei reati di furto e rapina aggravati contestati all’indagato.
Avverso tale ordinanza i difensori dell’indagato propongono distinti ricorsi per cassazione. Il primo deduce che il profitto dei reati sarebbe consistito in oggetti di valore, mai rinvenuti, e che il Tribunale avrebbe così convertito un sequestro diretto in sequestro per equivalente, non previsto per le ipotesi contestate. Il secondo contesta la mancanza del nesso di pertinenzialità tra il denaro rinvenuto e i reati, nonché l’asserita assenza di fonti lecite di reddito.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso che, pur richiamando nell’intestazione la violazione di legge, è sostanzialmente articolato su vizi di motivazione e risulta di assoluta genericità. Il ricorso contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei soli vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza. Nella specie l’ordinanza impugnata non presenta tali vizi.
Sotto il secondo profilo, il ricorso non è neppure autosufficiente: la difesa richiama documentazione sull’attività lavorativa dell’indagato senza allegarla né indicarne gli elementi di reperibilità nel fascicolo, così violando il principio di autosufficienza del ricorso.
Il ricorso del secondo difensore è invece dichiarato manifestamente infondato. Il Tribunale non ha convertito il sequestro da diretto in per equivalente: la parte di denaro mantenuta in sequestro è stata ritenuta riconducibile ai reati sulla base di plurimi elementi. L’indagato è gravemente indiziato di reati predatori; è stato trovato nella disponibilità di armi clandestine, gioielli e di un’ingente somma contante non giustificata; è privo di comprovate lecite fonti di reddito, non essendo sufficienti la mera partecipazione societaria e un risalente contratto di prestito.
La Corte richiama il principio secondo cui Sez. II n. 45389 del 2008, Sez. Un. n. 10280 del 2008 e Sez. VI n. 25329 del 2021 ammettono nel profitto confiscabile ogni utilità conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attività criminosa. Il profitto del furto o della rapina non è solo quello derivante dalla diretta disponibilità dei beni, ma anche quello conseguente alla trasformazione o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica, come la conversione in denaro dei beni sottratti, purché riconducibile al reato e soggettivamente attribuibile all’autore che l’abbia voluta.
Il periculum in mora è adeguatamente motivato con riguardo al concreto rischio di dispersione delle risorse e alla possibilità che il denaro finanzi ulteriori reati. I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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