Inefficacia della custodia cautelare per tardiva trasmissione degli atti di estradizione (Cass. pen. Sez. 6 n. 10777 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di estradizione, il termine di 45 giorni previsto dall’art. X del Trattato tra Italia e Stati Uniti d’America (ratificato con legge n. 225/1984) per l’invio della richiesta e della documentazione è perentorio e decorre dall’arresto del consegnando, non dalla comunicazione di esso allo Stato richiedente. L’omessa o tardiva trasmissione degli atti determina l’immediata inefficacia della misura cautelare, non essendo sufficiente l’inoltro della sola domanda di estradizione priva degli allegati prescritti, tra cui la copia del provvedimento restrittivo. L’inefficacia della misura genetica comporta l’annullamento senza rinvio del provvedimento che ne ha rigettato la revoca, con cessazione della custodia e immediata liberazione dell’interessato, salva la possibilità per il giudice di merito di emettere un nuovo titolo cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino cinese, era stato tratto in arresto il 17 dicembre 2025 in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per reati di associazione finalizzata al riciclaggio e al traffico di sostanze stupefacenti. Il giorno successivo l’autorità giudiziaria aveva convalidato l’arresto e applicato la custodia cautelare in carcere, ravvisando il pericolo di fuga.
Il 19 gennaio 2026 la difesa aveva proposto istanza di revoca o sostituzione della misura, deducendo l’inefficacia della custodia per mancata trasmissione, nel termine di 45 giorni dall’arresto, della domanda di estradizione completa degli atti. La Corte di appello di Roma aveva rigettato l’istanza, ritenendo sufficiente l’inoltro della sola richiesta di estradizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. I giudici di legittimità hanno innanzitutto chiarito che le norme del Trattato di estradizione, per la loro natura pattizia, prevalgono sul codice di procedura penale e richiedono che la richiesta e la documentazione allegata siano inviate allo Stato richiesto entro il termine perentorio di 45 giorni.
Tale termine, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato in sentenza, decorre dall’arresto del consegnando e non dalla comunicazione dell’arresto allo Stato richiedente. L’omessa o tardiva trasmissione degli atti tassativamente indicati dal Trattato determina la immediata inefficacia della misura cautelare, poiché in materia di restrizione della libertà personale i termini devono applicarsi con il massimo rigore.
La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, il verbale del 27 gennaio 2026, pur correttamente interpretato come domanda di estradizione, era incompleto, essendo privo della documentazione necessaria, primo fra tutti la copia del provvedimento restrittivo della libertà personale richiesta dall’art. X del Trattato e dall’art. 700 cod. proc. pen. Il generico richiamo alla allegazione di non specificata documentazione non consentiva di comprendere la natura degli atti trasmessi.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, non potendosi ipotizzare una perdurante limitazione della libertà personale derivante da un titolo cautelare ormai inefficace e caducato. La decisione lascia salva la possibilità per il giudice di merito di procedere all’emissione di un nuovo titolo cautelare emendato dal vizio che ha determinato l’annullamento.
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Nota della Redazione
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