Bancarotta fraudolenta: prova per indici e operazioni prive di giustificazione economica (Cass. pen. Sez. V n. 27165 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o della dissipazione dei beni può essere desunta dalla complessiva anomalia della struttura negoziale, dall’incongruità tra movimentazione dei beni e documentazione di trasporto, dall’omesso integrale pagamento del corrispettivo e dall’assenza di ragionevoli giustificazioni economiche alternative. La provenienza illecita dei beni non esclude il delitto, poiché tra i beni del fallito rientrano tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del suo patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dalle modalità di acquisto. In tema di art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento deve essere integrale e la valutazione sulla corrispondenza tra transazione e danno spetta al giudice, che può disattendere le dichiarazioni satisfattive della parte lesa.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per alcune imputazioni di bancarotta perché estinte per prescrizione, assolveva il ricorrente per altre perché il fatto non sussiste e confermava l’affermazione di responsabilità per due residue ipotesi, rideterminando la pena in due anni di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione.

Le condanne confermate riguardavano la distrazione del magazzino sociale di una società fallita, attraverso una sequenza di cessioni risoltesi in favore di ulteriori società ritenute interposte, e la distrazione di somme mediante contratti di consulenza e di sublocazione reputati fittizi. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando inammissibili o infondati i singoli motivi. Quanto alle imputazioni estinte per prescrizione, il giudice di merito si era attenuto al principio per cui, in presenza di causa estintiva, l’assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è consentita solo se le circostanze escludenti emergono in modo assolutamente non contestabile, secondo la logica della constatazione ictu oculi e non dell’apprezzamento (Sez. U n. 35490 del 2009, Tettamanti). Il motivo sul punto è inammissibile per genericità dell’allegazione.

La Corte dichiara inammissibile anche il motivo sulla nullità del decreto che dispone il giudizio, per l’omessa integrale trascrizione di un capo di imputazione. La nullità è configurabile solo quando l’incompletezza cagioni un effettivo pregiudizio del diritto di difesa, per essere stato l’imputato costretto ad affrontare il dibattimento ignorando l’oggetto dell’addebito; e difetta, comunque, l’interesse a impugnare, perché il ricorrente è stato interamente prosciolto da quel capo (Sez. U n. 9616 del 1995, Boido).

Infondate o inammissibili risultano le censure sulle sospensioni della prescrizione e sul diniego di rinvio e di rinnovazione istruttoria in appello. La rinnovazione dell’istruttoria in appello è istituto eccezionale, cui può ricorrersi solo ove il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, e il diniego può essere motivato implicitamente (Sez. U n. 12602 del 2015, Ricci). La sospensione del corso della prescrizione si estende ai coimputati che non abbiano dato causa al differimento, non vi si siano opposti e non abbiano sollecitato la separazione.

Nel merito, la motivazione è immune dai vizi argomentativi prospettati. La Corte valorizza la sequenza dei passaggi negoziali, la mancanza di tracciabilità delle movimentazioni, l’omesso integrale pagamento del prezzo e l’assenza di giustificazioni economiche alternative, quali indici sintomatici della natura distrattiva o dissipativa dell’operazione. La provenienza illecita dei beni non esclude la bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5 n. 7824 del 2023, Bergese).

Quanto ai contratti ritenuti fittizi, la Corte conferma la conclusione dei giudici di merito, richiamando il principio per cui la prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni, non essendo sufficiente una generica allegazione di assorbimento in costi gestionali non documentati (Sez. 5 n. 8260 del 2016, Aucello). Infine, la circostanza attenuante del risarcimento non è configurabile in difetto di integrale soddisfazione delle pretese della massa dei creditori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *