Concorso esterno: prova ex post di causalità e dolo diretto (Cass. pen. Sez. 1 n. 12530 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso il contributo di chi, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa, fornisca un apporto concreto, specifico, consapevole e volontario, che abbia un’effettiva rilevanza causale ex post quale condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione. Tale efficacia causale deve essere verificata con riferimento alle finalità tipiche dell’associazione, prescindendo da eventuali condizioni di “fibrillazione” o crisi strutturale. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo diretto, dovendo l’agente aver previsto, accettato e perseguito il rafforzamento del sodalizio come risultato certo o altamente probabile della propria condotta, consapevolezza che distingue il concorso esterno dal favoreggiamento personale. In tema di confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., l’onere di provare la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito grava sulla pubblica accusa, mentre la presunzione di illecita accumulazione è superabile dall’interessato sulla base di specifiche allegazioni che rendano credibile la provenienza lecita delle risorse.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, riformava la sentenza di primo grado nei confronti di due imputati. Per il primo, riqualificava il reato di partecipazione ad associazione mafiosa in quello di concorso esterno, condannandolo sulla base di tre condotte consistenti nella trasmissione di messaggi e documenti tra il padre latitante e un membro del clan. Per il secondo, confermava la confisca per sproporzione su alcuni capannoni, escludendola per altri beni.
Avverso la sentenza proponevano ricorso entrambi gli imputati. Il primo deduceva, tra l’altro, la mancata valutazione dell’efficacia causale del proprio contributo e del dolo. Il secondo lamentava l’assenza di motivazione sulla sussistenza della sproporzione reddituale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi. Quanto alla confisca allargata, ha rilevato che il giudice del rinvio si era limitato a valorizzare il collegamento temporale tra la realizzazione dei beni e il tempus commissi delicti, senza motivare sulla sproporzione tra il loro valore e i redditi dichiarati, requisito espressamente richiesto dall’art. 240-bis cod. pen.. Ha ribadito che l’onere di provare la sproporzione grava sulla pubblica accusa, mentre l’imputato ha solo un onere di allegazione, che può essere assolto tramite consulenze tecniche sulla formazione del reddito, attivandosi una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione superabile con specifiche allegazioni.
In relazione al concorso esterno, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite Mannino (Sez. U, n. 33748 del 2005), secondo cui è necessaria la prova di un contributo concreto e causalmente efficace, da verificare ex post. Ha inoltre precisato, citando la giurisprudenza, che la verifica dell’efficacia causale va apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell’associazione, prescindendo da condizioni di “fibrillazione” interna.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva affermato in modo apodittico l’efficacia del contributo, senza individuare quali interventi o modifiche la condotta avesse innescato. La Corte ha sottolineato che la episodicità della trasmissione di messaggi può incidere sulla stessa struttura del reato, rendendo dubbia l’efficacia causale della condotta.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ribadito che il concorso esterno richiede il dolo diretto, non essendo sufficiente il dolo eventuale. Ha ritenuto che la motivazione impugnata non avesse adeguatamente valutato la consapevolezza dell’agente di contribuire al rafforzamento del sodalizio, non potendosi dedurre automaticamente tale consapevolezza dall’aiuto prestato al padre latitante, attività che poteva essere diretta a rafforzare solo la posizione personale del genitore. Tale carenza motivazionale, attesa l’esiguità delle condotte, rendeva necessario l’annullamento.
Nota della Redazione
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