Bancarotta e sottrazione d’imposta: specialità reciproca, no concorso apparente (Cass. pen. Sez. V n. 22241 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta patrimoniale e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000 si pongono in rapporto di specialità reciproca, non essendo ravvisabile tra esse alcun concorso apparente. La diversità dei destinatari e dell’elemento psicologico esclude che la fattispecie tributaria assorba quella fallimentare. Il delitto fallimentare è reato plurioffensivo e di pericolo concreto, che lede anche l’interesse dei singoli creditori, attuali e potenziali. La sua consumazione si realizza con la dichiarazione di fallimento, anche quando il pregiudizio sia arrecato soltanto all’Erario.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione del G.I.P., ha rideterminato le pene accessorie di cui all’art. 216, quarto comma, legge fall. per una durata pari a quella della pena principale, confermando la responsabilità di tre imputati per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, primo comma, nn. 1 e 2, 223, primo comma, legge fall.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Due di essi hanno censurato la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie tributaria e il diniego delle attenuanti generiche; la terza ricorrente ha contestato la ritenuta responsabilità quale amministratrice di fatto e il diniego delle attenuanti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della pretesa riqualificazione del fatto come sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il motivo è inammissibile in sede di legittimità e comunque infondato. Richiamando Sez. V n. 35591 del 2017, il Collegio ribadisce che al concorso apparente non si perviene attraverso un confronto strutturale tra le fattispecie.
Dalla comparazione emerge una chiara diversità nella soggettività dell’illecito: la fattispecie fallimentare raggiunge solo gli imprenditori falliti, quella tributaria tutti i contribuenti. Analoga diversità riguarda l’elemento psicologico, generico nella bancarotta per distrazione e specifico nella sottrazione fraudolenta. Le due norme si pongono dunque in rapporto di specialità reciproca.
La Corte qualifica la bancarotta patrimoniale come reato plurioffensivo e di pericolo concreto, rapportato al potenziale pregiudizio per i creditori. Esso lede anche l’interesse alla conservazione della garanzia dei creditori uti singuli. Non rileva che lo stato passivo sia formato esclusivamente dal credito dell’agente della riscossione.
Quanto alle attenuanti generiche, la relativa valutazione costituisce giudizio di fatto, non sindacabile in legittimità se congruamente motivato. La Corte territoriale ha valorizzato la gravità del danno e l’assenza di segnali di resipiscenza. Né rileva la rinuncia ad alcuni motivi di appello, qualificata come strategia difensiva.
Sul ricorso della terza imputata, la Corte dichiara l’inammissibilità del motivo sulla bancarotta documentale perché inedito, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Quanto alla qualità di amministratrice di fatto, rileva la convergenza degli elementi probatori che ne hanno dimostrato la piena e perdurante introduzione nel gruppo direttivo.
La Corte richiama il principio secondo cui l’amministratore di fatto risponde a titolo autonomo delle concrete funzioni esercitate. È necessaria e sufficiente la prova della gestione della società, desumibile da indici sintomatici. Quanto alla rinuncia ai motivi di appello, il Collegio precisa che essa perde effetto se condizionata a un concordato sui motivi poi caducato, con reviviscenza dei motivi originari. I ricorsi sono rigettati con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.