Bancarotta documentale: limiti del giudizio di appello sulla contestazione generica (Cass. pen. Sez. V n. 22240 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di decreto che dispone il giudizio per un fatto indeterminato, qualora la difesa non ne eccepisca la nullità e il pubblico ministero non eserciti i poteri integrativi e modificativi dell’imputazione, l’oggetto del processo rimane determinato e delimitato dalla sentenza di primo grado, sulla base degli atti conosciuti e conoscibili dalla difesa, nel rispetto del principio di prevedibilità delle decisioni. La cognizione del giudice di appello è perciò circoscritta al fatto storico così individuato e non può estendersi a fatti ulteriori emersi dalla rinnovazione istruttoria. Le due fattispecie dell’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. sono autonome e alternative rispetto alla medesima condotta: la prima, a dolo specifico, la seconda, a dolo generico, e la loro fusione integra errore di applicazione della norma.
Il Fatto
Due imputati, nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e amministratore di diritto di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita, sono stati chiamati a rispondere di bancarotta fraudolenta documentale. Il Tribunale, previa riqualificazione del fatto come bancarotta semplice documentale, ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.
La Corte di appello, investita dell’impugnazione del Procuratore generale, ha disposto rinnovazione istruttoria mediante nuova audizione della curatrice del fallimento e esame del consulente tecnico del pubblico ministero, e in riforma ha dichiarato i due responsabili del delitto originariamente ascritto. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un errore di impostazione della sentenza impugnata, che ha invocato la integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado propria della doppia conforme. Nel caso di totale riforma della decisione di proscioglimento vige la regola opposta: il giudice di appello deve fissare le linee portanti del proprio ragionamento probatorio e confutare specificamente gli argomenti della prima sentenza, non imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile (Sezioni Unite n. 33748 del 2005; Sez. V n. 8361 del 2013).
Sul piano sostanziale la Corte ricostruisce la struttura dell’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., norma mista alternativa che contempla due autonome fattispecie. La prima, c.d. specifica, consiste nella sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili e richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; anche l’omessa tenuta può rientrarvi, purché sorretta dal medesimo dolo specifico, altrimenti sarebbe indistinguibile dalla bancarotta semplice documentale (Sez. V n. 25432 del 2012; Sez. V n. 11115 del 2015; Sez. V n. 18320 del 2020). La seconda, c.d. generale, è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, presuppone libri effettivamente rinvenuti ed esaminati e si realizza con un falso ideologico contestuale alla tenuta, con dolo generico (Sez. V n. 5081 del 2020; Sez. V n. 33114 del 2020). Le due fattispecie possono convivere solo rispetto a condotte storicamente diverse, non alla medesima condotta, rispetto alla quale sono alternative.
La Corte passa poi alla contestazione, strutturata in modo estremamente generico poiché riproduce il mero dato letterale della disposizione incriminatrice, senza descrivere il fatto storico: non indica quali scritture sarebbero mancanti né quali sarebbero state falsificate. Nessun rimedio è stato attivato: il giudice dell’udienza preliminare non ha rilevato la nullità del decreto che dispone il giudizio e il pubblico ministero non ha esercitato i poteri degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. Il Tribunale, calando la contestazione sulle emergenze del fascicolo, ha individuato il fatto storico nell’omessa tenuta della contabilità dal 2012 al fallimento, escludendo il dolo specifico. Il Procuratore generale, appellante, non ha contestato tale delimitazione.
Si è quindi consolidata, per preclusione, l’oggettiva determinazione del thema decidendum, che il giudice di appello doveva rispettare senza estendersi a fatti ulteriori introdotti dalle prove assunte in secondo grado. La sentenza impugnata, inoltre, ha operato una fusione tra le due fattispecie, trasformando quella generale in una sorta di evento della condotta oggetto della prima. È fondato anche il motivo sulla qualifica di amministratore di fatto, che il giudice di appello ha dato per assodata.
Quanto all’amministratore solo formale, l’assunzione della carica non comporta automatica esenzione, ma nemmeno automatica responsabilità dolosa: occorre la dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e della scelta di non esercitare i poteri-doveri di vigilanza (Sez. V n. 27688 del 2024; Sez. V n. 44666 del 2021). La sentenza impugnata trascura del tutto il tema. I ricorsi sono accolti e la sentenza annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.
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Nota della Redazione
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