Deposito incontrollato di rifiuti e inappellabilità della condanna alla sola ammenda (Cass. pen. Sez. 3 n. 7629 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inappellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza di condanna per la quale è stata applicata la sola pena dell’ammenda; l’impugnazione erroneamente proposta come appello è qualificabile come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ferma restando la necessità che il mezzo presenti i requisiti formali e sostanziali propri del ricorso per cassazione. È configurabile il reato di deposito incontrollato di rifiuti ex art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 anche in capo all’amministratore di una società che non eserciti attività di gestione dei rifiuti, purché l’impresa abbia le caratteristiche di cui all’art. 2082 cod. civ..
Il Fatto
Il Tribunale di Agrigento dichiarava l’imputato colpevole della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, per aver depositato in modo incontrollato due cumuli di rifiuti speciali non pericolosi su un’area di pertinenza della società di cui era legale rappresentante, condannandolo alla pena dell’ammenda. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva appello, deducendo l’insussistenza del reato per assenza della condotta di abbandono, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l’insussistenza del reato di discarica abusiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda era inappellabile e ha qualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione, non ravvisando ostacoli al passaggio di qualificazione.
Nel merito, ha valutato la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso, rilevando che la qualificazione operata d’ufficio non deroga alle regole ordinarie che tipicizzano il mezzo di impugnazione. Il ricorrente, pertanto, era comunque tenuto a formulare censure ammissibili in sede di legittimità.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo, volto a contestare l’integrazione del reato e la riferibilità dei rifiuti all’imputato. La censura è stata ritenuta generica perché contrapponeva alla motivazione del Tribunale una mera ricostruzione alternativa dei fatti, senza individuare vizi logici specifici. La Corte ha precisato che il reato di deposito incontrollato è configurabile anche quando il deposito avvenga in un’area recintata di proprietà della società e anche in assenza di un collegamento con l’attività imprenditoriale, richiamando il principio per cui la norma si applica a qualsiasi impresa avente i requisiti dell’art. 2082 cod. civ.
Parimenti inammissibile è stato ritenuto il motivo concernente la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., per non essersi il ricorrente confrontato con la ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso la particolare tenuità dell’offesa in ragione della natura del bene giuridico protetto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2082 c.c. – Imprenditore
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello