Nullità occulta per omessa notifica al co-difensore e tempestività dell’eccezione in Cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 9244 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa notifica dell’avviso di comparizione nel giudizio di appello a uno dei co-difensori dell’imputato non integra una nullità assoluta, ma una nullità a regime intermedio, eccepibile, ai sensi degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza. L’eccezione può essere validamente formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione quando la nullità derivi da un errore della cancelleria — come l’invio dell’avviso a un indirizzo PEC di un omonimo — e sia rimasta occulta alla parte, senza che il co-difensore comparso potesse rilevarla o sanarla. In tal caso, la nullità si estende a tutti gli atti successivi e alla sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 185, primo comma, cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Vicenza per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, C.d.S., con pena di un anno e quattro mesi di arresto ed euro 3.600 di ammenda. La Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza.
L’imputato ricorreva per cassazione deducendo la nullità del giudizio di appello per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al proprio difensore di fiducia. Secondo la difesa, l’avviso era stato trasmesso tramite PEC a un indirizzo corrispondente a un avvocato omonimo del foro di Foggia, mentre il difensore era iscritto al foro di Lucera. Nel frattempo, l’altro difensore aveva rinunciato al mandato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha ricordato che l’omessa citazione di un co-difensore nel giudizio di appello integra una nullità a regime intermedio, non rientrando tra le ipotesi tassative di nullità assoluta di cui all’art. 179 cod. proc. pen..
Il principio costante è che, se il co-difensore comparso non eccepisce l’omesso avviso al collega, la nullità si intende sanata, poiché la nozione di “parte interessata” va riferita all’intero collegio difensivo, onerato di tutelare la posizione processuale dell’imputato.
Tale regola, però, non opera nel caso di specie. La mancata comparizione del difensore di fiducia era dipesa da un errore della cancelleria, che aveva spedito l’avviso a un indirizzo PEC di un professionista omonimo. La Corte ha evidenziato che il vizio era occulto: né la difesa presente né il giudicante, indotti in errore dalla certificazione di cancelleria, avrebbero potuto rilevarlo. Ulteriore elemento era la rinuncia al mandato dell’altro difensore, che aveva privato la difesa di ogni possibilità di interlocuzione.
Ne consegue che l’eccezione di nullità, sollevata dal difensore pretermesso con il ricorso per cassazione — primo atto utile in cui la parte è stata posta in condizione di eccepire —, è tempestiva. La nullità derivata investe la sentenza impugnata, con conseguente annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti alla Corte d’Appello per il nuovo giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.