Sequestro di dispositivi informatici di terzi: onere motivazionale e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 3 n. 7373 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici, il decreto del pubblico ministero deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo ovvero indicare specificamente le informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico e i tempi della selezione, al fine di consentire la valutazione della proporzionalità della misura. È illegittimo il sequestro che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati, senza previa selezione. Il giudice del riesame, nel valutare la misura, deve accertare il legame di pertinenzialità tra la singola res e il reato per cui si procede, legame che ricorre anche per le cose indirettamente legate al reato ove necessarie all’accertamento dei fatti, ma che non può fondarsi sulla mera disponibilità dei beni da parte di un terzo estraneo al fatto. Avverso le misure cautelari reali, il vizio di motivazione è deducibile per cassazione solo quando la motivazione sia apparente o assente, non anche quando se ne contesti la valutazione nel merito.

Il Fatto

Il pubblico ministero procedeva a perquisizione e sequestro probatorio presso l’abitazione di una persona terza, nell’ambito di indagini per reati in materia di stupefacenti a carico di un altro soggetto, ritenuto organizzatore di una consorteria dedita al narcotraffico. Venivano sottoposti a vincolo tre personal computer e alcune chiavette USB, rinvenuti uno nella stanza da letto della persona terza e gli altri nella stanza della figlia, nonché telefoni cellulari custoditi in una cassaforte.

Il Tribunale del Riesame, investito della questione, annullava parzialmente il decreto del pubblico ministero disponendo la restituzione dei computer e delle chiavette USB, ritenuti nella esclusiva disponibilità di soggetti terzi ed estranei al reato contestato, in assenza di nesso di pertinenzialità e di proporzionalità della misura; confermava invece il sequestro dei telefoni, ritenuti pertinenziali. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica, lamentando violazione di legge per assenza o apparenza di motivazione in punto di proporzionalità e di pertinenzialità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito i principi in materia di sequestro probatorio di dispositivi informatici. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, ha affermato che l’obbligo motivazionale del decreto di sequestro è adempiuto quando il pubblico ministero, tenuto conto del momento processuale e delle esigenze di accertamento, abbia indicato specificamente le ragioni che impongono la temporanea limitazione della disponibilità dei dati. In questa prospettiva, il decreto deve dar conto della necessità di un sequestro esteso e omnicomprensivo ovvero specificare le informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale, con conseguente restituzione dei dati non rilevanti; il sequestro che, in difetto di tali indicazioni, conduca all’apprensione indiscriminata di una massa di dati è illegittimo per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza. La Corte ha ribadito che il sequestro probatorio non può assolvere una valenza meramente esplorativa, non essendo mezzo di ricerca della notizia di reato ma solo della sua conferma, richiamando le Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e le Sezioni Unite n. 36072 del 2018.

Applicando tali coordinate al caso di specie, la Corte ha ritenuto l’ordinanza impugnata sorretta da motivazione adeguata. Il Tribunale aveva correttamente argomentato la esclusiva disponibilità dei dispositivi in capo al terzo estraneo al reato, valorizzando le circostanze del rinvenimento, la terzietà del soggetto e l’occasionalità della presenza dell’indagato nell’abitazione. Da ciò aveva tratto la conseguenza dell’assenza del nesso di pertinenzialità rispetto al reato per cui si procedeva, nozione che, pur ricomprendendo anche le cose indirettamente legate al fatto, richiede pur sempre un collegamento con i delitti ipotizzati a carico dell’indagato.

Quanto alla finalità probatoria, la Corte ha osservato che la censura del pubblico ministero non si confrontava specificamente con l’accertamento compiuto dal Tribunale, il quale aveva ritenuto sussistente detta finalità per i telefoni rinvenuti nella cassaforte e nella disponibilità dell’indagato, escludendola per i beni dei terzi. La contestazione si risolveva, pertanto, nella generica contrapposizione alla valutazione di merito del giudice del riesame, sindacabile in cassazione solo in caso di motivazione apparente o assente, vizio non ravvisabile nella specie. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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