Bancarotta patrimoniale: pericolosità concreta e zona di rischio penale (Cass. pen. Sez. V n. 30469 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto: l’atto di depauperamento deve risultare idoneo a esporre a pericolo il patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all’apertura della procedura fallimentare. L’accertamento del fatto distrattivo e del dolo generico richiede la ricerca di indici di fraudolenza, valutati con criteri ex ante in rapporto alla condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e al contesto in cui l’impresa ha operato. La rilevanza penale è esclusa quando l’azione, per le sue caratteristiche intrinseche, non è idonea a esporre a pericolo il patrimonio né è collocabile nella zona di rischio penale. Il reato può comunque integrarsi con comportamenti antecedenti alla fase finale della vita aziendale che presentino caratteristiche obiettive di immediata evidenza dimostrativa, quali l’operazione fittizia, la distruzione o la dissipazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine al delitto di bancarotta semplice documentale e ha rideterminato la pena per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di un’autovettura di pregio venduta sottocosto e di bancarotta fraudolenta documentale, irrogando le pene accessorie fallimentari. L’imputato, amministratore unico della società dichiarata fallita, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione, travisamento della prova, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ed erronea commisurazione delle pene accessorie.

Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al capo relativo alla bancarotta documentale e il rigetto nel resto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, con effetto assorbente sulle censure relative alla bancarotta fraudolenta patrimoniale. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5 n. 17819 del 2017; Sez. 5 n. 38396 del 2017; Sez. 5 n. 18517 del 2018), ha ribadito che il reato è di pericolo concreto e che la valutazione dell’atto di depauperamento va condotta con criteri ex ante, in relazione alle caratteristiche complessive dell’atto e alla situazione finanziaria della società. La sentenza impugnata non ha illustrato con sufficiente precisione la collocazione temporale dello stato di dissesto, né ha approfondito se l’atto di gestione non virtuoso si sia rivelato concretamente pernicioso per la solidità economica dell’impresa, tenuto conto dello iato temporale di cinque anni tra il perfezionamento dell’operazione e la dichiarazione di fallimento.

La Corte ha poi esaminato la bancarotta fraudolenta documentale. Ha distinto la fattispecie a dolo specifico di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, prima ipotesi, L.F., che si realizza con la sottrazione, distruzione o falsificazione materiale dei libri e delle scritture contabili, dalla fattispecie a dolo generico di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, seconda ipotesi, L.F., che presuppone libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità. Ha precisato che la locuzione caratterizza la condotta e non la volontà dell’agente, sicché è da escludere che configuri il dolo specifico.

La Corte ha quindi distinto la bancarotta fraudolenta documentale dalla bancarotta documentale semplice di cui all’art. 217, comma 2, L.F., osservando che l’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio resta estraneo al fatto tipico della seconda, i cui elementi essenziali sono omissioni o irregolarità formali nelle registrazioni. Sotto il profilo soggettivo, mentre per la bancarotta fraudolenta è richiesto il dolo generico, per la bancarotta semplice il coefficiente psichico è sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa.

Le sentenze di merito hanno operato una non consentita commistione tra gli addebiti del capo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale e quelli del capo relativo alla bancarotta semplice, convogliando impropriamente nel primo una serie di lacune contabili riservate al secondo; hanno declinato il ragionamento probatorio con attinenza esclusiva alla forma generica, inconciliabile con l’omissione totale delle scritturazioni; non hanno chiarito gli indici di fraudolenza della residua irregolarità del libro inventari. La Corte ha disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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