Rinuncia al difensore di fiducia e obbligo di nomina del difensore d’ufficio (Cass. pen. Sez. I n. 31303 del 14.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al mandato difensivo priva l’interessato della stabile assistenza del difensore di fiducia. Ne deriva che, in assenza di una nuova nomina fiduciaria, il giudice ha l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio a norma dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen., non di designare un sostituto temporaneo ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. Quest’ultima disposizione, per la sua natura episodica, opera nei soli casi di impedimento temporaneo. L’omessa nomina tempestiva integra nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e compromette il diritto di difesa dell’assistito.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto l’istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale presentata nell’interesse del condannato. Questi ha proposto ricorso per cassazione, eccependo violazione di legge processuale con riguardo agli artt. 97, comma 1, 178 e 179 cod. proc. pen.

L’avviso di fissazione dell’udienza camerale non era stato notificato al difensore che aveva depositato la richiesta. Una prima istanza di ammissione alle misure alternative era stata presentata dal difensore nominato dopo la notificazione dell’ordine di esecuzione; una precedente richiesta era stata depositata dal difensore che aveva assistito il ricorrente nel giudizio di merito. L’avviso fu notificato al solo difensore del merito, che poi rinunciò al mandato prima dell’udienza. Al secondo difensore non fu notificato alcun avviso.

La Motivazione della Corte

La Corte accerta la sequenza delle nomine sulla base della documentazione in atti, esame consentito dalla natura del vizio dedotto secondo Sez. U n. 42792 del 31.10.2001. Al momento della notifica dell’avviso il ricorrente era assistito da due difensori. La notificazione avvenne solo verso il difensore del merito, che rinunciò poco prima dell’udienza; l’altro difensore non fu mai raggiunto dall’avviso.

Il Tribunale, ritenendo erroneamente che l’interessato fosse assistito dal solo difensore rinunciante, nominò un difensore d’ufficio in sostituzione del solo rinunciante, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. La Corte aderisce all’orientamento della medesima Sezione (Sez. I n. 17307 del 28.03.2025): l’obbligo di nomina ai sensi del primo comma dell’art. 97 cod. proc. pen. sussiste quando alla rinuncia al mandato non segua una nuova nomina fiduciaria, sempre che manchi un difensore di fiducia; nella specie questi esisteva ed è stato pretermesso da ogni avviso.

Si richiama il principio per cui la rinuncia al mandato comporta l’obbligo, a pena di nullità, di nominare un difensore d’ufficio, poiché la designazione temporanea del sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., di natura episodica, è ammessa solo in caso di impedimento temporaneo (Sez. VI n. 27637 del 30.04.2024; Sez. I n. 39570 del 12.09.2019; Sez. I n. 16958 del 23.02.2018; Sez. VI n. 47159 del 25.10.2022). Nello stesso solco si colloca l’affermazione secondo cui, in caso di rinuncia, il giudice ha l’obbligo di designare tempestivamente un difensore di ufficio a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per evitare che all’assistito, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse scelte processuali soggette a termini perentori (Sez. II n. 37875 del 07.07.2023).

La Corte prende atto di un orientamento divergente, secondo cui la rinuncia non imporrebbe la nomina del difensore d’ufficio, restando il rinunciante onerato della difesa fino a nuova nomina (Sez. II n. 7313 del 08.01.2025; Sez. I n. 46435 del 13.09.2019; Sez. III n. 41233 del 01.10.2024; Sez. V n. 3094 del 19.11.2015), ma non vi aderisce. La rinuncia priva l’interessato della stabile assistenza; al difetto sopravvenuto si rimedia con la nomina ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., non con una nomina precaria.

All’udienza del 10 marzo 2026 il ricorrente fu assistito da un difensore d’ufficio nominato per quella sola udienza in sostituzione del rinunciante e restò privo dell’assistenza dell’altro difensore, mai avvisato. Si è determinato un complessivo vulnus al diritto di difesa del condannato, non colmabile con la nomina ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Ne discende l’annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Brescia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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