Bancarotta semplice documentale: desumibile l’elemento soggettivo da cariche e precedenti (Cass. pen. Sez. V n. 35622 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prova dell’elemento soggettivo della bancarotta semplice documentale può essere desunta da indizi e dal complesso delle circostanze del caso concreto, quali la qualità di amministratore unico gravato per legge dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili, la non occasionalità nell’assunzione di cariche sociali e la presenza di precedenti penali specifici in materia fallimentare. La condotta di totale omessa tenuta delle scritture contabili nei tre anni antecedenti al fallimento integra il fatto tipico dell’art. 217, comma 2, legge fall., restando estraneo a tale fattispecie l’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito, proprio della diversa bancarotta fraudolenta documentale. Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. può essere espresso in forma implicita, ove dal complessivo percorso argomentativo emerga un giudizio di gravità della condotta e di colpevolezza dell’imputato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 19.03.2025, confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di bancarotta semplice documentale per non avere tenuto, nella qualità di amministratore unico di una società dichiarata fallita, i libri e le altre scritture contabili obbligatorie per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova dell’elemento soggettivo, asseritamente desunta solo da circostanze generiche, e con il secondo motivo l’omessa valutazione della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. avanzata con l’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e in parte inammissibile. Quanto al primo motivo, il reato di bancarotta semplice documentale richiede indifferentemente la colpa o il dolo, consistente nella coscienza e volontà di non tenere le scritture contabili obbligatorie. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente tale elemento attraverso un percorso motivazionale non manifestamente illogico né contraddittorio.
L’elemento soggettivo è stato desunto dalla qualità di amministratore unico rivestita dall’imputato, sul quale per legge grava l’obbligo di tenuta delle scritture contabili, dalla sua non occasionalità nell’assunzione di cariche sociali e dalla presenza di precedenti penali specifici in materia fallimentare. Tali circostanze rendono implausibile la prospettata inconsapevolezza o inesperienza rispetto alla vicenda.
La Corte ha ribadito che non può invocarsi l’assenza di rilevanza penale della totale omessa tenuta delle scritture contabili nei tre anni antecedenti al fallimento, poiché tale condotta tradisce la funzione propria delle scritture, strumenti che devono rappresentare con precisione le vicende economiche e patrimoniali della società, richiamando a sostegno il precedente Sez. V n. 27703 del 28.05.2024. Irrilevante risulta, pertanto, il fatto che il curatore sarebbe comunque riuscito a ricostruire lo stato passivo, trattandosi di evento estraneo al fatto tipico dell’art. 217, comma 2, legge fall., che caratterizza invece la diversa bancarotta fraudolenta documentale (richiamate Sez. V n. 32051 del 24.06.2014 e Sez. V n. 11390 del 09.12.2020).
Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che il diniego della particolare tenuità del fatto può essere espresso anche in forma implicita, ove dal complessivo percorso argomentativo emerga un giudizio di gravità della condotta e del grado di colpevolezza, come nel caso di specie, in cui la condotta si è protratta per più esercizi sociali ed è stata valorizzata alla luce dei precedenti specifici (richiamate Sez. V n. 27595 dell’11.05.2022 e Sez. V n. 15658 del 14.12.2018). Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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