Motivazione del diniego delle attenuanti generiche sufficiente con i soli precedenti penali (Cass. pen. Sez. VII n. 39890 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito indichi, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti decisivi o preponderanti, non essendo necessario prendere in esame tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. A tal fine può risultare sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, all’entità del reato o alle sue modalità di esecuzione. Il giudizio espresso dal giudice del merito integra un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità ove la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti. Resta fermo che, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente ai fini della concessione della diminuente.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo di impugnazione deduce un vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione della diminuente e chiede l’annullamento della sentenza gravata.

La questione approda davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente ritiene che la motivazione del giudice di secondo grado non abbia adeguatamente valutato gli elementi a lui favorevoli addotti dalla difesa.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. I motivi sono manifestamente infondati, privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, osserva la Corte, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto.

L’impianto argomentativo del provvedimento impugnato è giudicato puntuale e coerente, privo di discrasie logiche e idoneo a rendere intelligibile l’iter seguito dal giudice per negare le attenuanti generiche. Esso soddisfa l’onere motivazionale richiesto dalla precedente sentenza di legittimità e supera lo scrutinio di legittimità, essendo stati presi in esame i rilievi difensivi e raggiunte le conclusioni attraverso un itinerario razionale, fondato su apprezzamenti di fatto insindacabili.

Nel merito, la Corte rileva che la Corte territoriale ha dato atto di avere valutato, ai fini del diniego, l’assenza di meriti processuali o extraprocessuali del ricorrente, ma soprattutto la presenza di precedenti penali e di un’altra violazione al codice della strada. Il provvedimento si colloca così nel solco del costante orientamento di legittimità, secondo cui, per assolvere l’obbligo di motivazione sul diniego, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione — indirizzo espresso, tra le altre, da Sez. U. n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta.

È inoltre pacifico — prosegue la Corte — che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza. Il giudizio sulle attenuanti costituisce un apprezzamento di fatto, la cui motivazione è insindacabile in legittimità purché non contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti, come già affermato da Sez. 5 n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli.

Quanto alle conseguenze, il ricorso è inammissibile e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella alla sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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