Bancarotta: il travisamento della prova non è rivalutazione del merito (Cass. pen. Sez. F n. 35589 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova, deducibile ai sensi dell’ultima parte della lettera e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., investe l’infedeltà della motivazione rispetto al processo e si articola in tre figure: la mancata valutazione di una prova decisiva, l’erronea ricostruzione del “significante” e l’utilizzazione di una prova non acquisita. La cognizione del giudice di legittimità resta circoscritta alla verifica della esatta trasposizione del dato probatorio, come fotografia neutra e a-valutativa del significante, e non si estende al significato. Il vizio è deducibile solo se ha oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare una palese difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice. Esso deve inoltre essere decisivo, sì da inficiare la tenuta complessiva della ratio decidendi. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale l’elemento soggettivo è il dolo generico, sufficiente la consapevolezza dell’idoneità lesiva delle operazioni sul patrimonio sociale.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 23 febbraio 2026, ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino del 15 gennaio 2024, che aveva condannato il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante di una società dichiarata fallita, per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in concorso con altro imputato.

Avverso la decisione di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: travisamento della prova in ordine al concorso nella distrazione, all’elemento soggettivo e alla natura distrattiva dei prelievi; violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla bancarotta documentale e all’elemento psicologico; omessa valutazione dei rilievi dell’atto di appello.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato infondato. La Corte ricostruisce la nozione di travisamento della prova muovendo dall’ultima parte della lettera e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., qualificandolo come contraddittorietà processuale. Il vizio chiama in causa le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato nella motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio e si scompone in tre figure: l’omessa valutazione di una prova decisiva, l’uso di una prova su erronea ricostruzione del significante, l’utilizzazione di una prova non acquisita.

Il punto centrale è il perimetro del sindacato di legittimità. La cognizione resta limitata alla verifica della esatta trasposizione del dato probatorio, inteso come fotografia neutra e a-valutativa del significante, mentre persiste il divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova. La Corte richiama sul punto Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006 e Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022.

Sul piano della prova dichiarativa il vizio, per essere deducibile, deve avere oggetto definito e non opinabile, così da evidenziare una palese difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello tratto dal giudice; non integra pertanto il vizio il presunto errore di valutazione del significato probatorio. La Corte cita Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 e Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017. Ulteriore requisito è la decisività: il dato travisato deve assumere rilievo decisivo nel compendio probatorio, al punto che il riscontro del travisamento incida sulla tenuta del ragionamento posto a fondamento della decisione.

Applicando tali criteri, la censura è giudicata volta a una diversa interpretazione dei contributi dichiarativi e quindi inammissibile. La sentenza di appello ha valorizzato le ammissioni del ricorrente sulla consegna di denaro contante al coimputato, ritenute confessorie del volontario contributo causale alla condotta distrattiva.

Quanto all’elemento soggettivo, la censura è generica: la Corte ribadisce che il dolo della bancarotta patrimoniale è generico e richiede solo la consapevolezza dell’idoneità lesiva delle operazioni sul patrimonio sociale, richiamando Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014. Sulla bancarotta documentale la Corte conferma che lo scopo di danno può desumersi dalla complessiva ricostruzione della vicenda, citando Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023. Il terzo motivo è infine dichiarato privo di specificità. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *