Bandi FESR, attestazione bancaria non supplisce l’indice di bilancio (C.G.A.R.S. n. 222 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei bandi per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a valere su fondi strutturali, il requisito della capacità economico-finanziaria va dimostrato con le modalità alternative tipizzate dall’avviso pubblico, la cui disciplina è espressamente posta a pena di inammissibilità. L’attestazione bancaria costituisce rimedio residuale riservato alle imprese di recente costituzione, impossibilitate a produrre il bilancio o la dichiarazione dei redditi, e non può supplire alla mancata dimostrazione del requisito documentale, né prevalere sulle risultanze di questo. Il richiamo a una precedente pronuncia cautelare di fumus non vincola il giudice del merito, che resta libero di pervenire a diversa conclusione, né genera affidamento sull’esito della controversia.
Il Fatto
Una società in accomandita semplice impugna davanti al TAR Sicilia i provvedimenti con cui la Regione ha escluso il proprio progetto — acquisto e ristrutturazione di due immobili da destinare ad attività di affittacamere nel centro storico di un Comune siciliano — dalla fase di valutazione per il finanziamento a fondo perduto previsto dal PO FESR 2014/2020. L’amministrazione aveva dapprima contestato due ragioni ostative: l’assenza del bilancio di verifica nella dichiarazione dei redditi e l’appartenenza a un codice ATECO diverso da quello dell’investimento. All’esito delle osservazioni, la causa di esclusione si era concentrata su quest’ultimo profilo, salvo poi essere individuata, in sede istruttoria, nella mancata dimostrazione della capacità finanziaria.
Il TAR, con la sentenza n. 1061/2020, respinge il ricorso e i motivi aggiunti. La società appella, lamentando la persistenza della contraddittorietà già stigmatizzata in sede cautelare dal C.G.A.R.S. con ordinanza n. 310/2019, e sostenendo di poter provare il requisito con la sola attestazione bancaria, essendo una società non obbligata al bilancio e operativa da pochi mesi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la doglianza collocata nella parte in fatto dell’appello e la qualifica come motivo intruso, inammissibile a norma dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., richiamato per il giudizio di appello dall’art. 38 dello stesso Codice. Rileva tuttavia che le pronunce cautelari sul fumus hanno natura di summaria cognitio e portata interinale: non vincolano il giudice del merito e non generano alcun ragionevole affidamento, a maggior ragione quando siano rese in un grado diverso da quello definito con la sentenza impugnata. La contraddittorietà evocata dall’appellante, pertanto, non è più attuale, essendo ormai unica causa di esclusione l’insufficiente capacità finanziaria.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’avviso: l’art. 2.2 richiede un indice di bilancio pari ad almeno 0,2, dato dal rapporto tra patrimonio netto e costo del progetto al netto dell’aiuto; l’art. 4.4 individua tre modalità alternative di dimostrazione — bilanci di esercizio, dichiarazioni dei redditi di impresa, attestazioni bancarie. La ratio è assicurare che il beneficiario sia in grado di realizzare l’investimento e di evitare l’indebito incameramento del contributo. L’attestazione bancaria, priva delle garanzie degli indici di bilancio, è riservata alle società di recente costituzione e non può sostituire la documentazione deputata.
Il requisito, nella specie, non è posseduto. Dalla dichiarazione dei redditi emerge un patrimonio netto negativo e un indice pari a -0,0006. L’asserita attività di soli sei mesi è smentita dagli stessi atti versati in causa, che collocano la costituzione della società nel maggio 2016 e l’istanza nell’ottobre 2017. Né l’atto preliminare di compravendita incrementa il patrimonio netto, producendo solo effetti obbligatori. Irrilevante, infine, il richiamo a una precedente decisione del TAR, trattandosi di questioni identiche.
La Corte esclude la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, poiché l’avviso prevedeva espressamente la documentazione a pena di inammissibilità, e ritiene improprio il richiamo al potere di soccorso istruttorio, venendo in rilievo una carenza sostanziale e non documentale. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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