Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Toscana n. 2082 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il TAR accerta l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro. Il ritardo nell’adempimento legittima la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute. La giurisdizione amministrativa di ottemperanza opera anche rispetto a titoli giudiziali formati davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Il Fatto

Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente la somma di € 248,18, oltre interessi legali, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per il periodo lavorato con contratti a tempo determinato. La pretesa trovava titolo nell’art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001, confermato dalla contrattazione successiva.

Formatosi il giudicato, la creditrice ha notificato il titolo al Ministero e, decorso inutilmente il termine di legge, ha proposto ricorso al TAR per l’ottemperanza. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale competente in data 20 gennaio 2025, ed è stata notificata al Ministero presso la sede reale il 9 agosto 2024.

Il TAR rileva quindi il presupposto processuale dell’azione: è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 30/1997. La domanda è pertanto proponibile.

Nel merito, non risulta agli atti che la sentenza sia stata eseguita. Il Collegio ordina conseguentemente al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo la somma liquidata a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, avanzata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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