Bando amianto INAIL, legittima la domanda di una comproprietaria (TAR Lombardia n. 948 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’interpretazione degli atti amministrativi, e in particolare del bando di gara, prevale l’interpretazione letterale, dovendo gli effetti dell’atto essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, in ossequio al principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Ne deriva la preclusione di ogni estensione analogica volta a ricavare significati inespressi, che vulnererebbe l’affidamento dei partecipanti e la par condicio. La lex specialis che non precluda espressamente la partecipazione per interventi su immobili in comproprietà non consente all’Amministrazione di ricavare da tale circostanza una causa di esclusione. La carenza di motivazione del provvedimento non può essere sanata dalle deduzioni difensive svolte in giudizio, trattandosi di motivazione postuma inammissibile.
Il Fatto
Con l’Avviso pubblico ISI 2022, l’INAIL ha bandito una procedura per finanziare progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Una società ha presentato domanda per un contributo relativo alla bonifica da materiali contenenti amianto della copertura del fabbricato ove svolge l’attività, con rimozione delle lastre in cemento amianto e smaltimento presso impianti autorizzati.
A seguito dell’esame documentale, l’INAIL ha comunicato il preavviso di rigetto e, nonostante le osservazioni presentate dalla società, ha disposto l’esclusione dal finanziamento. Il diniego si fondava su tre ragioni: l’intervento sarebbe stato già realizzato e terminato, non sarebbero stati presentati il Programma di Controllo e Manutenzione e la relazione di campionamento, e si sarebbe trattato di rimozione parziale di copertura in comproprietà, senza indicazione in planimetria della porzione finanziata. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. Sulla prima censura, il punto 3 dell’Allegato 3 all’Avviso prevedeva che la realizzazione del progetto dovesse iniziare successivamente alla data indicata nell’art. 9, il quale richiedeva che le spese fossero riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura, fissata al 16 giugno 2023. Poiché la perizia asseverata attestava l’avvio dell’intervento al 31 luglio 2023, il requisito temporale risultava rispettato. La circostanza ostativa addotta nel diniego è dunque illegittima.
Sulla seconda doglianza, l’Allegato 3 ammetteva unicamente gli interventi di rimozione con successivo trasporto e conferimento a impianto autorizzato. La società aveva proceduto alla rimozione completa e definitiva dell’amianto, come attestato dalla documentazione tecnica e dal Comune. Il Programma di Controllo e Manutenzione non doveva quindi essere predisposto, non permanendo in loco l’amianto, con conseguente inapplicabilità del punto 4 del d.m. 6 settembre 1994.
Sulla terza censura, il Collegio rileva che l’Avviso non preclude la partecipazione in caso di immobili in comproprietà, né impone prescrizioni a pena di inammissibilità; l’unico onere è che il progetto riguardi immobili nella disponibilità dell’impresa alla data di pubblicazione. La comproprietà non può dunque fondare il diniego, in assenza di clausola contraria nella lex specialis. L’interpretazione letterale assume carattere preminente, come affermato da Cons. Stato, VI, n. 10317 del 2024 e da TAR Lombardia, IV, n. 2503 del 2023. Né rileva che la comproprietaria abbia rinunciato a richiedere il contributo.
Quanto alla mancata indicazione planimetrica, la carenza è insussistente, avendo il tecnico chiarito che l’intervento riguardava tutta la copertura. La carenza di motivazione non può infine essere sanata dalle deduzioni difensive dell’INAIL, trattandosi di motivazione postuma inammissibile, come confermato da Cons. Stato, VI, n. 7286 del 2021. Il ricorso è accolto, con annullamento del diniego e condanna dell’INAIL alle spese.
Nota della Redazione
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