Mozione consiliare inammissibile per difetto di interesse sul PRG (TAR Umbria n. 413 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mozione con cui il Consiglio comunale impegna Sindaco e Giunta a proporre l’imposizione di un vincolo paesaggistico e a rideterminare l’edificabilità di un’area costituisce atto di mero indirizzo politico, privo di valenza provvedimentale. Essa non lede in via attuale una posizione giuridica sostanziale, poiché gli effetti pregiudizievoli possono prodursi soltanto all’esito degli atti applicativi. Il ricorso proposto avverso un atto a contenuto generale e programmatico è pertanto inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., restando impugnabili i successivi provvedimenti attuativi.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto una sentenza di annullamento parziale con cui il Tribunale ha accertato l’obbligo del Consiglio comunale di rinnovare la votazione sulla propria osservazione alla variante generale al PRG, parte strutturale. In ottemperanza a quel giudicato il Consiglio comunale ha approvato una mozione che impegna Sindaco e Giunta a proporre sull’intero compendio circoscritto all’area di interesse il vincolo di tutela paesaggistica di cui all’art. 136 d.lgs. n. 42/2004 e a prevedere, nell’ambito del PRG parte strutturale e parte operativa, una macroarea a basso indice di edificabilità.

Con successiva deliberazione della medesima data il Consiglio ha accolto l’osservazione della ricorrente. La ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza e per la nullità della mozione, denunciando violazione ed elusione del giudicato. In via subordinata ha impugnato la stessa delibera per eccesso di potere, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità e violazione del principio di non aggravamento. Con sentenza non definitiva la domanda di ottemperanza è stata rigettata e il rito è stato convertito ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. per la trattazione dell’azione di annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso il rinvio chiesto dalla ricorrente per connessione con altro ricorso. Alla luce del comma 1 bis dell’art. 73, cod. proc. amm., la causa era matura per la decisione e la trattazione congiunta si sarebbe risolta in un inutile aggravio processuale.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Il Tribunale ha qualificato la mozione come atto avente carattere di mero indirizzo politico, inerente ai futuri orientamenti di governo del territorio, richiamando la qualificazione già resa nella sentenza non definitiva. La previsione dell’art. 26 ter del Regolamento di Consiglio comunale conferma che la mozione consiste nella richiesta di un dibattito politico-amministrativo e non è idonea a incidere direttamente sulle situazioni giuridiche.

Il Collegio ha aderito all’orientamento secondo cui l’adozione di un atto di indirizzo non produce alcuna lesione attuale, con conseguente inammissibilità del ricorso avverso atti a contenuto generale e programmatico, privi di effetti lesivi diretti, autonomi e immediati (Cons. Stato, V, n. 4401 del 2018; Cons. Stato n. 2731 del 2019; TAR Lombardia, Milano, n. 853 del 2023, richiamata da TAR Toscana n. 133 del 2024).

La lesività, ha precisato il Tribunale, non può che derivare dagli atti applicativi. L’apposizione di un eventuale vincolo paesaggistico presuppone un autonomo procedimento di riconoscimento e imposizione non di competenza comunale. La modifica dell’indice di edificabilità potrà derivare solo dall’approvazione di varianti alla pianificazione urbanistica. L’eventuale pregiudizio andrà quindi ricercato in successivi provvedimenti attuativi, estranei all’oggetto del giudizio.

La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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