Bando di concorso non lede future progressioni di carriera degli ufficiali (Cons. Stato n. 9412 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il bando di concorso è immediatamente impugnabile solo se reca clausole escludenti ovvero clausole che incidano in modo immediatamente sfavorevole sui punteggi, sui risultati o sulla valutazione delle prove. Esso non lede gli interessi dei candidati in relazione alle future ed eventuali progressioni di carriera dei vincitori, poiché il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico è regolato da norme legislative e regolamentari e non dal bando, che attiene alla genesi del rapporto e non al suo sviluppo. Ne consegue che il ricorso avverso il provvedimento che respinge l’istanza di inquadramento non è tardivo e che tale provvedimento, reiettivo di un’istanza mai prima esaminata, non è meramente confermativo ed è autonomamente lesivo, con pieno interesse all’impugnazione.

Il Fatto

Numerosi ufficiali della Guardia di finanza, già luogotenenti, superavano un concorso indetto nel 2018 e venivano inquadrati, con decorrenza dal 21 dicembre 2018, nel grado di sottotenente. Con istanza-diffida del novembre 2019 chiedevano all’amministrazione l’inquadramento nel grado di tenente dopo un anno e in quello di capitano dopo due anni nel grado inferiore.

Il Comando generale respingeva l’istanza, rappresentando l’applicazione del criterio di avanzamento del d.lgs. n. 69/2001 (due anni nel grado di sottotenente e quattro nel grado di tenente). Gli ufficiali proponevano ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale. Il TAR Lazio lo dichiarava irricevibile per omessa impugnazione del bando e inammissibile per difetto di interesse, reputando la nota un atto confermativo. Proposto appello, la questione giunge al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’onere di immediata impugnazione del bando. Esso presuppone una clausola escludente, preclusiva della partecipazione, oppure una clausola che incida in modo immediatamente sfavorevole sui punteggi o sui risultati mediante regole di svolgimento, parametri di rilevanza e criteri di valutazione. Nel caso concreto il bando non conteneva clausole preclusive: tutti gli appellanti avevano superato la selezione e nessuno aveva censurato disposizioni sulla formazione della graduatoria.

Gli interessati avevano invece contestato il diniego di una progressione di carriera accelerata. Il bando si era limitato a disciplinare le modalità del concorso, senza specificare la tempistica dei successivi passaggi di grado. Il richiamo al d.lgs. n. 69/2001, contenuto tra i “visti” in epigrafe e non nel contenuto dispositivo, era generico: non indicava gli articoli e non precisava di riferirsi alle progressioni. Il decreto consta di settanta articoli e tabelle allegate e non disciplina soltanto l’avanzamento, ma anche reclutamento e stato giuridico.

Il Collegio enuncia il principio centrale: il bando può ledere i candidati in relazione al concorso, non all’intera futura vita lavorativa dei vincitori. Per i dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico, tra cui i militari, il rapporto è regolato da norme legislative e regolamentari, mentre il bando attiene alla genesi del rapporto e non al suo corso. Regole sul funzionamento del rapporto contenute nel bando sarebbero, se incoerenti, illegittime e inefficaci; se conformi, superflue.

Manca quindi l’interesse attuale e concreto a impugnare il bando: esso era al più condizionato al superamento della selezione. Il ricorso avverso la nota dell’11 dicembre 2019 è pertanto tempestivo. Quanto alla seconda censura, la nota non è atto meramente confermativo né conferma propria, ma provvedimento autonomo e con carattere di novità, poiché l’amministrazione non si era mai espressa su analoghe istanze. Essa è reiettiva di una complessa ricostruzione sistematica e autonomamente lesiva.

Assorbiti il terzo e il quarto motivo, la causa va rimessa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., come interpretato dall’adunanza plenaria n. 16 del 20 novembre 2024, con onere di riassunzione nei tempi e nei modi del comma 3. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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