Ottemperanza al giudicato e spese liquidate eseguite dal commissario ad acta (TAR Calabria n. 115 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione del titolo nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario provvede non solo al pagamento delle somme oggetto del titolo, ma anche alla refusione delle spese processuali liquidate nella sentenza di ottemperanza, in caso di ulteriore inerzia. L’estensione del suo incarico alle spese si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e su ragioni di economia processuale: si evita così un secondo giudizio di ottemperanza e si assicura in unica battuta la completa definizione della res contenziosa. Il criterio di liquidazione, in difetto di disciplina specifica, segue i parametri dell’esecuzione mobiliare.

Il Fatto

La ricorrente agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’Appello di Catanzaro aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 11.250,00, oltre interessi dalla domanda, a titolo di danno non patrimoniale. Il titolo era divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini.

La ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero, ritualmente notificato, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Verifica poi il rispetto della condizione di procedibilità: la ricorrente ha inviato la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89 del 2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.

L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur notificato ritualmente. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, se documentate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

In caso di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina quale commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia. Questi, su istanza di parte e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89 del 2001, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente.

Quanto alle spese processuali, il Tribunale le pone a carico dell’amministrazione, liquidandole d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. La scelta tiene conto della semplicità e serialità della materia, con distrazione in favore del difensore.

Il punto di maggiore interesse è l’estensione dell’incarico commissariale alla refusione delle spese. Nel silenzio del codice sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nelle sentenze di ottemperanza, il Collegio applica il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza. La completa attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di spese, consente in unica battuta la definizione della res contenziosa e previene, secondo il principio del buon andamento, ulteriori attività e risorse dell’amministrazione. Il Collegio richiama infine, in via analogica, gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ.: nel procedimento di espropriazione forzata le spese gravano sul debitore e sono soddisfatte in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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