Pensione privilegiata: decorrenza dalla cessazione se domanda entro due anni (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 53 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione privilegiata ordinaria, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, presuppone la sussistenza di due requisiti: la dipendenza causale o concausale efficiente e determinante dell’infermità da fatti di servizio e il requisito inabilitante, ossia l’ascrivibilità della menomazione a una delle categorie della Tabella A. Accertata la dipendenza causale e la classificazione tabellare della patologia, il trattamento di privilegio spetta nella categoria riconosciuta. Quanto alla decorrenza, per il principio di indisponibilità del diritto in materia pensionistica, ove la domanda sia proposta entro due anni dal giorno in cui è sorto il diritto, la pensione decorre dalla data di cessazione dal servizio; solo se la domanda è tardiva la decorrenza slitta al primo giorno del mese successivo alla presentazione, ai sensi dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, aveva ottenuto nel 1995 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’ulcera duodenale in soggetto con gastroduodenite erosiva, con ascrivibilità alla sesta categoria della Tabella A. Collocato in congedo il 4 luglio 2016, presentava domanda di pensione privilegiata ordinaria il 5 luglio 2016. L’INPS rigettava l’istanza con provvedimento del 6 dicembre 2021, sulla base del verbale della Commissione medica di verifica di Firenze, che aveva escluso l’ascrivibilità della patologia a qualsiasi tabella, pur riconoscendone la dipendenza da causa di servizio.
Il ricorrente proponeva ricorso, chiedendo l’accertamento dell’ascrivibilità alla sesta o, in subordine, alla settima categoria della Tabella A e la condanna dell’INPS al pagamento del trattamento. L’Istituto resistente chiedeva il rigetto. Il giudice disponeva consulenza medico legale al Collegio medico legale presso la Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ricostruisce il presupposto normativo del trattamento di privilegio richiamando l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che richiede menomazioni dell’integrità personale ascrivibili alla Tabella A e dipendenti da fatti di servizio. Richiama quindi la giurisprudenza contabile secondo cui devono coesistere la dipendenza causale o concausale e il requisito inabilitante.
Quanto al primo requisito, la Corte rileva che esso non è contestato: l’INPS ha rigettato la domanda non per difetto di dipendenza causale, ma per la sola non ascrivibilità tabellare. La Commissione Medica Ospedaliera nel 1995 e il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie nel 1997 avevano già riconosciuto la dipendenza da fatti di servizio.
Sul secondo requisito, il Collegio medico legale ha concluso per l’ascrivibilità della patologia alla ottava categoria della Tabella A, con benefici pensionistici erogabili a far data dall’istanza del 5 luglio 2016. Il giudice ritiene il parere esaustivo, immune da vizi logici e adeguatamente motivato, anche in ragione del contraddittorio tecnico svoltosi con trasmissione del parere preliminare e mancata presentazione di osservazioni.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti della categoria riconosciuta, inferiore a quella inizialmente richiesta; il ricorrente ha ridotto la domanda in sede di conclusioni orali. Sulla decorrenza, il giudice applica l’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973: essendo la domanda stata proposta entro due anni dalla cessazione dal servizio, il trattamento spetta dal 4 luglio 2016, giorno del collocamento in quiescenza. Sono riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del maggiore importo, secondo il principio delle Sezioni riunite. Le spese sono compensate in ragione della riduzione della domanda.
Nota della Redazione
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