Programmazione 2024 della Sezione controllo Calabria tra parifica e PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 16 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui la Sezione regionale di controllo approva il programma annuale delle proprie attività è espressione della funzione di programmazione prevista dall’art. 5 del regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo e si raccorda alle linee di indirizzo delle Sezioni Riunite in sede di controllo e della Sezione delle Autonomie. Il documento programmatico è adottato secondo criteri di flessibilità, in ragione della quota non comprimibile di attività che si svolgono “a domanda” e di quelle soggette a termini perentori. Ne consegue che la programmazione è funzionalizzata al consolidamento dei risultati conseguiti e all’efficientamento dell’attività istituzionale e reca espressa riserva di integrazione e modifica in esito a esigenze e fattori sopravvenuti.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Calabria ha adottato la deliberazione di approvazione del programma delle attività per l’anno 2024. Il provvedimento interviene dopo l’approvazione, da parte delle Sezioni Riunite in sede di controllo, del documento di programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2024 e dopo il documento di programmazione della Sezione delle Autonomie.

Il programma si apre con il richiamo al perimetro delle funzioni di controllo e alla necessità di contemperare l’attività programmabile con quella che non lo è. L’atto è stato assunto in camera di consiglio e dispone la trasmissione in formato elettronico al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi del regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla constatazione che la programmazione deve assumere una connotazione di flessibilità. A fondamento di tale scelta pone la non governabilità del flusso in entrata dei piani di riequilibrio trasmessi dalla Commissione ministeriale e la quota di attività consultiva che si svolge “a domanda”, segnatamente i pareri in materia di art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 e di armonizzazione contabile.

Su questa base, la Sezione individua il nucleo delle attività incomprimibili: il giudizio di parifica del rendiconto regionale e i controlli a esso funzionalmente connessi, i controlli interni, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali e il controllo preventivo, soggetto a termini perentori. L’esame dei piani di riequilibrio è qualificato come priorità rispetto ai controlli finanziari su rendiconti e bilanci degli enti locali, con possibile contrazione del numero programmato di questi ultimi.

Il controllo sulla finanza locale è ricondotto agli artt. 148 bis tuel e alla disciplina della legge n. 205/2006 e investe l’ultimo rendiconto approvato, con verifica diacronica delle principali poste contabili in coerenza con il principio della continuità del bilancio. La selezione degli enti è affidata al magistrato istruttore sulla base di parametri quali dimensioni dell’ente, gravità e persistenza delle violazioni contabili e precedenti finanziari. Il controllo di legittimità-regolarità è previsto su alcuni enti provinciali non esaminati da molti anni.

Quanto alla finanza regionale, la Sezione conferma il giudizio di parificazione sul rendiconto generale e il controllo finanziario di legalità e regolarità sul bilancio preventivo, oltre al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali per l’anno 2023. Sul versante della spesa sanitaria, l’attività è estesa alle aziende sanitarie provinciali e alle aziende ospedaliere operanti nella Regione, con referti specifici destinati a ricomporsi in sede di parifica; i temi di indagine comprendono la spesa farmaceutica, il rischio clinico, le liste di attesa, il rapporto tra erogazione pubblica e privata accreditata e gli interventi del PNRR afferenti alla Missione 6.

Infine, la Sezione dedica autonoma considerazione al controllo sulla gestione degli interventi finanziati con il PNRR, richiamando l’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021 e l’abrogazione del controllo concomitante di cui all’art. 7, comma 6, d.l. n. 76/2021. L’individuazione di ulteriori progetti da assoggettare a controllo è subordinata alla compatibilità con le attività prioritarie, alla concertazione con il Presidente e a decisione collegiale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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