BAT e AIA: la Regione può imporre prescrizioni ambientali più restrittive (Cons. Stato n. 4646 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione integrata ambientale, le conclusioni europee sulle migliori tecniche disponibili costituiscono la regola generale, dotata di efficacia conformativa e volta a garantire livelli uniformi di protezione dell’ambiente e della salute. L’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva, ma il carattere trasversale della materia ambientale non sottrae alle Regioni i poteri di intervento finalizzati a innalzare, e mai a ridurre, gli standard di tutela. L’art. 3-quinquies del d.lgs. n. 152/2006 consente alle Regioni di adottare forme di tutela più restrittive qualora lo richiedano situazioni particolari del territorio, e l’art. 195, comma 5-bis, del d.lgs. n. 152/2006 le abilita a intervenire, nelle more della definizione dei criteri statali, con disciplina anche più rigorosa, salvo successivo adeguamento. L’amministrazione conserva ampia discrezionalità tecnica, ma deve esercitarla secondo la diade regola-eccezione: ogni deroga alle BAT richiede rigorosa valutazione e motivazione, nel rispetto del principio di proporzionalità. La delibera regionale che fissi siffatti indirizzi, senza vincolare le Province, integra atto di indirizzo legittimo.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore del recupero di rifiuti organici tramite compostaggio, impugnava davanti al TAR Lombardia il provvedimento provinciale di riesame parziale e aggiornamento dell’AIA, deducendo l’illegittimità derivata dalle prescrizioni contenute nel protocollo di accettazione dei rifiuti, a loro volta fondate sulla delibera di Giunta regionale n. 3398/2020, recante indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT nel trattamento dei rifiuti.

Con sentenza n. 898/2025 il TAR accoglieva nei limiti della motivazione il ricorso, respingendo però il motivo sull’invalidità derivata. La società appellava solo il capo che l’aveva vista soccombere, riproponendo i vizi già dedotti avverso la delibera regionale: incompetenza della Regione, violazione dell’art. 195, comma 5-bis, del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 8, comma 2, della l.r. Lombardia n. 24/2006 e dei principi di concorrenza e libertà di iniziativa economica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e costituzionale. L’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia ambientale, ma la giurisprudenza costituzionale ne ha riconosciuto il carattere trasversale, ammettendo interventi regionali purché diretti a innalzare i livelli di tutela. Il principio di sussidiarietà e il corollario dell’adeguatezza giustificano l’allocazione delle funzioni amministrative al livello che dispone degli strumenti tecnici più idonei.

La Corte richiama la Corte cost. n. 303 del 2003, la Corte cost. n. 407 del 2002, la Corte cost. n. 536 del 2002, la Corte cost. n. 61 del 2009 e la Corte cost. n. 187 del 2011, per affermare che le Regioni possono intervenire con misure ambientali solo quando l’effetto sia indiretto e marginale rispetto a una propria competenza e sia volto a innalzare gli standard. L’art. 3-quinquies del d.lgs. n. 152/2006 recepisce tale assetto, subordinando l’intervento alle situazioni particolari del territorio.

Quanto alle BAT, la Corte ribadisce che l’art. 29-bis e l’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 ne fanno la regola generale per il rilascio dell’AIA, ma riconoscono all’autorità competente facoltà di deroga più restrittiva nei casi degli artt. 29-septies e 29-sexies, commi 4-ter, 9 e 9-bis. Il richiamo è alla Cons. Stato, Sez. IV, n. 7208 del 22 agosto 2024 sul quadriennio di riesame.

Applicando i principi, il Collegio ritiene infondate le censure. L’art. 195, comma 5-bis, introdotto dal d.lgs. n. 116/2020, abilita la Regione a intervenire in assenza di criteri statali, e lo Stato non li aveva ancora definiti. La Regione ha tenuto conto delle criticità specifiche del territorio lombardo mediante tavoli di lavoro con Province, ARPA, gestori e associazioni, elaborando protocolli condivisi. Essa ha esercitato la propria competenza nell’ambito dell’art. 8, comma 2, della l.r. n. 24/2006, dettando direttive senza vincolare le Province al potere di verificarne la concreta applicabilità al singolo caso.

Ne consegue che la delibera è legittima e che non sussiste la dedotta illegittimità derivata del provvedimento provinciale. La Corte respinge l’appello e compensa integralmente le spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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