Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2102 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. è fondato quando il titolo esecutivo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. L’Amministrazione soccombente va condannata a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine fissato dal giudice. Per il caso di persistente inottemperanza si nomina commissario ad acta, il quale esegue la sentenza anche mediante pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. L’attività commissariale affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa non comporta liquidazione di compenso.
Il Fatto
La ricorrente agisce dinanzi al TAR per l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, legge n. 107/2015, aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell’Amministrazione all’adozione degli atti necessari e alle spese di lite.
La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria. Alla notifica del titolo esecutivo non ha fatto seguito alcun adempimento, né risulta rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni. La ricorrente chiede la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica innanzitutto la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Dagli atti risulta che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario.
Il ricorso è stato ritualmente notificato e, nel frattempo, è decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Questa disposizione impone alle amministrazioni statali di completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento di somme entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza che il creditore possa procedere ad esecuzione forzata o a precetto prima di tale scadenza.
Accertata la sussistenza dei presupposti, il ricorso è accolto e l’Amministrazione è condannata a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della carta elettronica. Il termine assegnato è di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore.
Per il caso di persistente inottemperanza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente per sede. Il commissario opera come organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta. Egli esegue la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, con facoltà di delega a un funzionario della direzione territoriale.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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