Beneficiario effettivo e requisiti soggettivi nell’esenzione da ritenuta sugli interessi (Cass. civ. Sez. V n. 4427 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di cui all’art. 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600/1973, che esonera dalla ritenuta alla fonte di cui al precedente comma 5 gli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese italiane, è volta a favorire l’accesso al credito estero da parte degli operatori residenti, eliminando il rischio di doppia imposizione giuridica degli interessi, che verrebbe altrimenti traslato sul debitore. Nel caso di finanziamento indiretto, caratterizzato dall’interposizione di un soggetto che percepisce materialmente gli interessi ma è tenuto a retrocederli a un terzo, sostanziale erogatore, è con riferimento a quest’ultimo, inteso quale beneficiario effettivo del reddito imponibile, che va accertato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla norma. La verifica va condotta mediante l’approccio look-through, in coerenza con la nozione di beneficiario effettivo elaborata dalla giurisprudenza unionale e con il principio di capacità contributiva.
Il Fatto
A seguito di verifica su più periodi d’imposta, l’Amministrazione finanziaria accertò che la società contribuente aveva ricevuto finanziamenti dal proprio socio unico, società di diritto lussemburghese, dai quali erano originati interessi passivi. Su tali somme non era stata operata la ritenuta prevista dall’art. 26, comma quinto, del d.P.R. n. 600/1973, perché la contribuente aveva ritenuto applicabile l’esenzione di cui al successivo art. 26-quater, che recepisce la Direttiva n. 2003/49/CE.
L’Ufficio osservò che i requisiti soggettivi andavano accertati in capo al beneficiario effettivo degli interessi, che non era la società finanziaria interposta ma il fondo comune di investimento lussemburghese suo socio, sostanziale erogatore delle risorse. La contribuente versò quindi le ritenute nella minor misura convenzionale e poi presentò istanza di rimborso per due annualità, invocando la nuova fattispecie di esenzione per il finanziamento erogato da imprenditore istituzionale estero soggetto a vigilanza. Formatosi il silenzio-rifiuto, la società impugnò l’atto innanzi alla giustizia tributaria, ottenendo ragione in primo grado e in appello. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il quesito se, ai fini dell’esenzione della ritenuta sugli interessi di cui all’art. 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600/1973, i requisiti soggettivi del finanziatore debbano essere rivestiti dal percettore materiale degli interessi ovvero dal beneficiario effettivo degli stessi, individuato attraverso il cd. approccio look-through nelle ipotesi di finanziamenti infragruppo.
L’Amministrazione sostiene che la locuzione “percepiti” del comma 5 imporrebbe di guardare esclusivamente alle caratteristiche del percettore diretto, tesi confortata da numerosi documenti di prassi, tra cui la risoluzione n. 76/E del 2019 e la risposta a quesito n. 25 del 24 febbraio 2021, che escludono una lettura di tipo look-through.
Il Collegio non condivide tale impostazione. Il richiamo alla lettera della legge non è decisivo, poiché una locuzione di tipo materiale compare anche nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni conformi al modello OCSE, che condividono con la norma l’obiettivo di eliminare le doppie imposizioni sui flussi di interessi transfrontalieri e che impongono un riferimento al reale possessore del reddito. L’art. 11 del Modello OCSE subordina i benefici convenzionali al fatto che chi riceve gli interessi ne sia l’effettivo beneficiario.
La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 26 febbraio 2019, cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16), condivisa da diverse pronunzie della stessa Corte, secondo cui il termine beneficiario effettivo designa l’entità che benefici realmente degli interessi corrispostile, da riconoscere caso per caso mediante l’approccio look-through, in applicazione del principio di capacità contributiva.
Neppure l’approccio finalistico conforta la tesi erariale. L’esenzione persegue il medesimo obiettivo dell’art. 26-quater, recepimento della Direttiva IRD, e tende a eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica. Se il rapporto è connotato da interposizione, in capo al soggetto interposto non può verificarsi alcuna doppia imposizione da eliminare: questa si produrrebbe in capo al beneficiario effettivo che subisce la tassazione. La tesi dell’Ufficio giunge anzi al paradosso di incentivare strutture potenzialmente abusive. Il ricorso principale è pertanto respinto, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Nota della Redazione
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