Illegittima la spendita di spese di rappresentanza tramite fondo economale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 40 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta dell’agente contabile, ancorché autorizzata dall’ente locale, non esclude l’irregolarità del conto quando le spese di rappresentanza siano state sostenute tramite il fondo economale. Tali spese, in quanto discrezionali e non impreviste né urgenti, devono essere effettuate secondo l’ordinaria procedura di spesa, previo stanziamento, e sono soggette alla pubblicazione prescritta dall’art. 16, comma 26, d.l. n. 138/2011. La mancata previsione regolamentare delle modalità di reintegro del fondo non è imputabile all’economo. La violazione del principio di annualità è eccezionalmente affievolita per le spese minute e ricorrenti, come quelle postali, quando la rendicontazione è possibile solo nell’esercizio successivo.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha rimesso al Collegio l’esame del conto dell’economo di un Comune, rilevando diverse irregolarità nella gestione del fondo economale per l’esercizio finanziario 2023. Le contestazioni riguardavano, tra l’altro, spese di rappresentanza (pranzi con autorità e volontari), spese postali relative all’anno precedente, pagamenti per l’organizzazione di campi estivi e un contributo per una gita aziendale. La Procura regionale ha chiesto la dichiarazione di parziale irregolarità del conto e la condanna dell’agente al pagamento di una somma in favore dell’ente. L’Amministrazione ha depositato memoria, sostenendo la buona fede e l’assenza di un danno patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso che le lacune del regolamento comunale in materia di reintegro del fondo economale possano essere imputate all’agente contabile, soggetto del giudizio di conto, rilevando che la liquidazione periodica delle spese era comunque avvenuta tramite delibere della Giunta.
Nel merito, la Corte ha esaminato i singoli buoni. Le spese per colazioni di lavoro e per il riconoscimento ai volontari sono state qualificate come spese di rappresentanza ai sensi del regolamento comunale. Il principio di annualità è stato ritenuto eccezionalmente derogabile per le spese minute di natura postale. Per le spese relative ai campi estivi e per la gita aziendale, la condotta dell’agente è stata ritenuta scriminata dall’autorizzazione della Giunta comunale.
Tuttavia, la Corte ha evidenziato un profilo procedurale comune a tutte le spese di rappresentanza: esse non avrebbero dovuto essere sostenute in via economale, ma secondo la disciplina specifica di cui all’art. 2 del regolamento comunale, che prevede lo stanziamento e l’ordinario procedimento di spesa. L’utilizzo del fondo economale ha determinato un vulnus al principio di trasparenza, poiché ha eluso l’obbligo di pubblicazione delle spese di rappresentanza imposto dall’art. 16, comma 26, d.l. n. 138/2011.
Conseguentemente, il Collegio ha dichiarato il conto parzialmente irregolare, senza addebito, non ravvisando un danno erariale e considerando la buona fede dell’agente, e ha compensato le spese.
Nota della Redazione
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