Banca del beneficiario del bonifico non responsabile del mancato recupero per truffa (ABF Collegio di Bari n. 211 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca del beneficiario di un bonifico, una volta divenuto irrevocabile l’ordine di pagamento, non è tenuta al rimborso dell’importo in favore dell’ordinante, che ha subito una truffa, salvo il consenso del beneficiario e la disponibilità dei fondi sul suo conto. Il rimborso, infatti, non può essere disposto in caso di insufficienza di fondi sul conto del beneficiario. Non sussiste alcun nesso causale tra l’asserito inadempimento degli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio e il danno subito dal ricorrente, poiché la corretta identificazione del beneficiario non avrebbe comunque impedito la truffa, eseguita personalmente dal pagatore. L’operazione disposta personalmente dal cliente, ancorché oggetto di raggiro, non integra una frode informatica e non ricade nell’ambito delle operazioni non autorizzate.

Il Fatto

Il ricorrente effettua un bonifico di € 340,00 per acquistare online un prodotto. Il venditore, beneficiario del pagamento e correntista presso l’intermediario convenuto, non invia la merce. Il ricorrente denuncia la truffa e chiede alla banca del beneficiario di collaborare al recupero della somma.

L’intermediario riferisce che l’importo è stato accreditato sul conto del proprio correntista il 24/02/2025 e, nello stesso giorno, trasferito altrove. Il richiamo del bonifico arriva il 27/02/2025: la banca blocca in via cautelativa l’operatività del conto, ma l’importo è già fuoriuscito. In sede di repliche il ricorrente invoca la normativa antiriciclaggio e gli obblighi di cooperazione interbancaria, chiedendo anche i dati identificativi completi del beneficiario.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricorda che, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 11/2010, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore l’ordine non può essere revocato dall’utente. Gli artt. 20 e 24 del medesimo decreto disciplinano l’accredito e l’esecuzione conforme all’identificativo unico. Da qui la conseguenza: divenuto irrevocabile l’ordine, il rimborso è subordinato al consenso del beneficiario e, in ogni caso, non può essere disposto in caso di insufficienza di fondi sul conto di quest’ultimo.

Nel caso concreto il dato è pacifico. Alla ricezione del recall del 27/02/2025, come pure alla denuncia del 25/02/2025, il conto del beneficiario era già stato svuotato. L’intermediario produce evidenza contabile della movimentazione e del blocco cautelativo disposto il 27/02/2025. Non si ravvisano quindi profili di responsabilità per il mancato recupero.

Quanto alla normativa antiriciclaggio, il Collegio richiama la statuizione del Collegio di Coordinamento n. 11070/2023: la circostanza che il ricorso concerna tale legislazione non esclude di per sé la competenza dell’ABF, ove sia contestata la correttezza del comportamento dell’intermediario. Nel merito, però, l’operazione è stata eseguita personalmente dal ricorrente, vittima di una truffa ma non di una vera e propria frode informatica: non ricade quindi tra le operazioni non autorizzate. L’operazione, di per sé, non appariva sospetta.

Il Collegio aderisce alla giurisprudenza arbitrale che esclude il nesso causale tra l’asserito inadempimento degli obblighi di adeguata verifica e il danno da truffa. Richiama sul punto Collegio di Torino n. 12845/2024, Collegio di Roma n. 11982/2024, Collegio di Palermo n. 10374/2025 e Collegio di Milano n. 10291/2025. Lo scopo della norma sull’identificazione della clientela non è la prevenzione delle truffe, ma il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le ulteriori domande, formulate solo in sede di repliche, non sono vagliate perché le disposizioni ABF escludono di ampliare la domanda iniziale; l’intermediario ha comunque fornito i dati identificativi del beneficiario. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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