BFP serie AA1 su modulo AF: correzioni non validate e condizioni originarie (ABF Collegio di Roma n. 150 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni fruttiferi postali emessi su modulistica recante condizioni economiche e scadenza di una serie diversa da quella annotata a mano, le condizioni della serie corretta si applicano solo se la correzione è validata dal timbro dell’ufficio postale e dalla firma dell’impiegato, oltre che dall’indicazione della nuova serie. In difetto di tali requisiti opera il principio di tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore, che ha fatto affidamento sulle condizioni stampate sul titolo al momento della sottoscrizione. Ne consegue che il buono resta assoggettato alle condizioni originariamente previste, con la relativa scadenza e il connesso termine di prescrizione. La domanda di accertamento dell’esigibilità del credito non è soggetta a incompetenza temporale dell’Arbitro, rilevando non la data di emissione o di scadenza del titolo, ma quella del rifiuto del rimborso.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere intestatario di due buoni fruttiferi postali, del valore di cinquecentomila lire ciascuno, sottoscritti il 4.04.2001, recanti sul retro la dicitura «B.P.F. SERIE AF L’IMPORTO RADDOPPIA DOPO 9 ANNI E 6 MESI, TRIPLICA DOPO 14 ANNI». Chiede il rimborso dei titoli, negato dall’intermediario per intervenuta prescrizione.
L’intermediario eccepisce l’incompetenza dell’Arbitro ratione temporis e ratione materiae e, nel merito, sostiene che i buoni appartengono alla serie AA1, collocata tra il 28.12.2000 e il 13.04.2001, liquidabile in capitale e interessi al termine del sesto anno dall’emissione con un interesse lordo pari al 35% del capitale. Sostiene che l’errata indicazione della serie AF era stata depennata a penna e che, essendo la scadenza fissata al 4.04.2007, la prescrizione sarebbe maturata il 5.04.2017, prima della richiesta di rimborso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. L’eccezione di incompetenza per materia è disattesa in conformità ai precedenti dello stesso Collegio e ai principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013. Anche l’eccezione di incompetenza temporale è respinta: per la domanda di accertamento dell’esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma quella in cui il rimborso è stato rifiutato, come ribadito dal Collegio di coordinamento e dalla decisione n. 4656 del 21 marzo 2022.
Nel merito, la questione centrale riguarda la serie di appartenenza dei due buoni. L’intermediario sostiene che si tratti della serie AA1 «a termine», con scadenza al sesto anno, e che la stampigliatura relativa al rendimento della serie AF sia stata cancellata a penna, con annotazione a fianco della serie AA1 e della durata di sei anni.
Il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi ABF: nel caso di BFP della serie AA1 emessi sulla modulistica della serie AF, si applicano le condizioni della serie AA1 solo se le correzioni apposte a mano sono state validate dal timbro dell’ufficio postale e dalla firma dell’impiegato. La regola discende dal principio di tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore, sancito da Cass. SS.UU. n. 13979/2007 e richiamato dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 5674/2013.
In assenza delle tre condizioni — apposizione della nuova serie, timbro e firma dell’ufficio postale — trovano applicazione le condizioni originariamente previste sul buono, come affermato da numerosi precedenti dei Collegi territoriali richiamati nella decisione.
Nel caso di specie le correzioni apposte a penna non risultano validate con il timbro dell’ufficio postale né con la firma dell’impiegato. Ne discende che i titoli devono considerarsi assoggettati a tutti gli effetti, quanto a condizioni economiche e scadenza, alla disciplina prevista per la serie AF. Poiché la richiesta di rimborso è stata presentata quando il termine di prescrizione non era ancora decorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla liquidazione dei titoli.
Il Collegio dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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