Estinzione anticipata del prestito e rimborso interessi non maturati cessazione materia contendere (ABF Collegio di Palermo n. 5033 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di prestito personale estinto anticipatamente, il conteggio estintivo che detrae dal debito residuo gli interessi non maturati secondo il criterio del costo ammortizzato e in conformità alle prescrizioni contrattuali è corretto e non legittima ulteriori pretese restitutorie del cliente. Il rimborso integrale di quanto erroneamente addebitato, intervenuto nelle more del procedimento, unitamente al pagamento del contributo spese di procedura, determina la cessazione della materia del contendere. Resta fermo che l’addebito di una rata successivo al perfezionamento dell’estinzione anticipata costituisce errore dell’intermediario, la cui tardiva correzione non preclude al ricorrente il rimborso delle spese del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel dicembre 2024 un contratto di finanziamento per euro 4.000,00, da restituire in 42 rate. Nell’ottobre 2025, dopo il pagamento di nove rate, estingueva anticipatamente il prestito. Successivamente gli veniva addebitata la rata n. 10, come riconosciuto dallo stesso intermediario. Proponeva quindi reclamo chiedendo il rimborso della rata erroneamente addebitata e degli interessi non maturati in ragione dell’estinzione anticipata.
Costituitosi nel procedimento, l’intermediario ammetteva l’errore, rappresentava di aver restituito l’importo della rata e di aver rimborsato euro 20,00 a titolo di spese di avvio del procedimento, invocando la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, in replica, insisteva sul rimborso degli interessi non maturati.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la sequenza temporale dell’addebito. Il flusso SDD per il prelievo della rata n. 10 del 01.11.2025 era stato inviato il 22.10.2025, prima che l’intermediario ricevesse il bonifico di estinzione; l’estinzione anticipata si è perfezionata il 23.10.2025 e, tuttavia, la rata è stata ugualmente addebitata. Per disguidi comunicativi interni, il rimborso è stato effettuato solo il 10.02.2026, quindi dopo la proposizione del ricorso, avvenuta il 03.02.2026.
Sul punto degli interessi, la documentazione in atti dimostra che il conteggio di estinzione emesso il 21.10.2025 era già al netto di tutti gli interessi ed oneri non maturati alla data dell’estinzione. I costi totali del credito ammontavano a euro 470,82, di cui euro 10,00 di imposta di bollo e euro 460,82 di interessi, senza altri addebiti. In sede di conteggio venivano detratti gli interessi non maturati per euro 290,61, importo ricavabile dal piano di ammortamento per le rate dalla n. 10 alla n. 42, secondo il criterio del costo ammortizzato previsto dal contratto. Gli interessi effettivamente corrisposti dal cliente, per le rate dalla n. 1 alla n. 9, ammontavano a euro 170,21.
Il Collegio rileva quindi che il rimborso operato in sede di conteggio estintivo — euro 290,61 a fronte di un importo dovuto di euro 290,56 — è integralmente satisfattivo della pretesa del ricorrente. Nessun ulteriore costo risulta addebitato. Quanto al contributo spese di procedura, l’intermediario ha documentato il pagamento di euro 20,00, non contestato dalla controparte.
Alla luce di ciò, respinta ogni ulteriore istanza, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle richieste formulate dal ricorrente.
Nota della Redazione
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