Nessuna responsabilità della banca per bonifico su IBAN errato con identificativo unico (ABF Collegio di Palermo n. 1059 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento esegue correttamente l’ordine facendo esclusivamente riferimento all’identificativo unico, cioè l’IBAN, e non è tenuto a verificare la corrispondenza tra lo stesso e il titolare del conto di accredito, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 11/2010. L’operazione disposta dal cliente e confermata dopo il blocco del sistema antifrode è autentica e voluta, ancorché inficiata dal dolo del terzo, e non integra un pagamento non autorizzato. La banca del beneficiario è priva di legittimazione passiva quando il conto è radicato presso un diverso soggetto giuridico, ancorché appartenente al medesimo gruppo, spettando al ricorrente provare l’identità dell’intermediario presso cui è acceso il rapporto.
Il Fatto
Una società, non consumatrice, disponeva un bonifico di euro 30.001,08 a favore di un beneficiario con conto acceso presso un intermediario, indicando una causale riferita al saldo per l’acquisto di un’autovettura. L’operazione si rivelava frutto di una truffa: il pagamento era stato indirizzato su un IBAN estero errato, verosimilmente per la manomissione della comunicazione contenente le coordinate di accredito.
La società ricorrente adiva l’Arbitro Bancario Finanziario deducendo la responsabilità della banca dell’ordinante, per aver eseguito il bonifico malgrado l’allarme del sistema antifrode e per non essersi attivata nel recupero, e della banca del beneficiario, per violazione degli obblighi di adeguata verifica. Chiedeva la condanna al pagamento della somma, con interessi e rivalutazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione della banca convenuta, che assumeva il difetto di legittimazione passiva perché l’IBAN di accredito era radicato presso la capogruppo olandese e non presso la succursale italiana. L’eccezione, non contestata, è ritenuta fondata: il conto è pacificamente acceso presso un intermediario di diritto estero, mentre quello evocato è soggetto giuridico di diritto italiano, autonomo e distinto dal primo. Poiché spetta al ricorrente provare che l’intermediario convenuto sia quello presso cui è radicato il conto del beneficiario, il rilievo è accolto.
Passando alla posizione della banca dell’ordinante, il Collegio esclude anzitutto la cessazione della materia del contendere: residua uno scarto tra l’importo bonificato e quello recuperato, pari a euro 27.823,87, onde la controversia non è venuta meno nella sua interezza.
Nel merito, la documentazione dimostra che l’intermediario intercettò l’operazione sospendendola e che la stessa fu eseguita solo su insistenza del ricorrente. Non si configura dunque un’operazione non autentica, ma un’operazione autentica e voluta, ancorché frutto di volontà viziata dal dolo del terzo. La questione resta regolata dall’art. 24 D.Lgs. n. 11/2010, che impone di eseguire il pagamento con efficacia liberatoria assumendo come unico referente l’IBAN, qui correttamente individuato ancorché non riferentesi all’effettivo beneficiario.
All’intermediario non può quindi imputarsi alcuna colpa: non aveva modo di verificare l’identità tra beneficiario e titolare dell’IBAN e, rilevata l’operazione, chiese conferma dell’ordine al ricorrente, che non lo revocò. Neppure la condotta successiva è censurabile, essendosi la banca attivata per il recupero dei fondi, manifestando la disponibilità al rilascio dell’indemnity letter, sollecitando il cliente alla linea di credito necessaria e rilasciando effettivamente la garanzia, con conseguente riaccredito delle somme.
Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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